In Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’interno con la nuova regolamentazione
Al via le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. Nella Gazzetta ufficiale 282 del 2 dicembre, infatti, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre che definisce, appunto, la normativa antincendio degli spettacoli o degli eventi aperti al pubblico. Il decreto va a inserire il capitolo V.15 nel Codice di prevenzione incendi, denominato proprio “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Il capitolo analizza tutte le fasi, partendo dal campo di applicazione della normativa per poi passare a definizioni e classificazioni, fino alla parte dedicata alla valutazione del rischio e alla strategia antincendio. Quest’ultima tocca vari temi, dalla reazione al fuoco alla resistenza, dalla compartimentazione all’esodo, dai controlli di fumi e calore agli allarmi, solo per citarne alcuni.
Le misure
Per prima cosa viene delimitato il campo di azione. Le misure riguardano le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo. Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
a) i luoghi non delimitati;
b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori; (Ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.
c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Con attività di intrattenimento e di spettacolo si intendono quelle attività “destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Anche in questo caso vengono fatti alcuni esempi: “attività quali la danza (es. sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …)”.
Vengono poi elencate le varie classificazioni, a seconda di numero di occupati, piani, sale aperte o meno al pubblico ecc.
La norma, come da consuetudine, riporta poi le raccomandazioni per queste tipologie di eventi, ponendo come condizione generale quella di rispettare quanto previsto dal regolamento.
Vengono poi inserite anche una serie di considerazioni specifiche, come quella sui luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, …), dove “il progettista considera il rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, …)”.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza, essa deve prevedere la verifica delle condizioni prima dell’apertura al pubblico dell’attività e la successiva sorveglianza durante l’esercizio, con particolare riguardo ai locali e alle vie d’esodo, ai sistemi di protezione attiva ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.