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Sicurezza nelle gallerie e viadotti, nuove indicazioni e linee guida MIT

da | 9 Set 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Il MIMS ha pubblicato, di recente, due documenti importantissimi in materia di costruzioni e infrastrutture:

  • il decreto del 1° luglio 2022 contenente le linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti;
  • il decreto del 1° agosto 2022, contenente le linee guida per la classificazione e gestione del rischio delle gallerie, previste dal decreto Semplificazioni 2020.

Linee guida per la sicurezza e il monitoraggio dei ponti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto, il decreto del 1° luglio 2022 dispone che, in sostituzione dell’Allegato A al decreto del MIT n.578 del 17 dicembre 2020, sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A del presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal  comma 1 dell’art.14 del decreto-legge n.109/2018 e s.m.i., assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

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Tali linee guida (disponibili in allegato all’articolo), peraltro, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

Sarà ora un decreto del CSLLPP, su proposta di ANSFISA e da adottare entro 30 giorni, a contenere le «Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».

Per gestore – specificano le linee guida – deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada) tra i quali:

  • la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.

Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.

Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:

  • censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0);
  • ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1);
  • analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2);
  • valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3);
  • verifica accurata (livello 4).

Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.

Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.

Linee guida per la classificazione e gestione del rischio delle gallerie

Il decreto del 1° agosto 2022 del MIMS, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto, approva invece invece le Linee guida per la classificazione e  gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite  da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all’Allegato 1 al decreto (disponibile in allegato all’articolo)q, in attuazione  di quanto previsto dall’art.49, comma 1, del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.

Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 – Termini temporali di attuazione dell’Allegato 1.

 

  linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti 

 ALL DM 247 Allegato_1_-_LL_GG_gallerie_con_allegati_A-B-C1-C2-D

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