Il MIMS ha pubblicato, di recente, due documenti importantissimi in materia di costruzioni e infrastrutture:
- il decreto del 1° luglio 2022 contenente le linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti;
- il decreto del 1° agosto 2022, contenente le linee guida per la classificazione e gestione del rischio delle gallerie, previste dal decreto Semplificazioni 2020.
Linee guida per la sicurezza e il monitoraggio dei ponti
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto, il decreto del 1° luglio 2022 dispone che, in sostituzione dell’Allegato A al decreto del MIT n.578 del 17 dicembre 2020, sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A del presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art.14 del decreto-legge n.109/2018 e s.m.i., assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
Tali linee guida (disponibili in allegato all’articolo), peraltro, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
Sarà ora un decreto del CSLLPP, su proposta di ANSFISA e da adottare entro 30 giorni, a contenere le «Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».
Per gestore – specificano le linee guida – deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada) tra i quali:
- la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.
Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.
Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.
Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.
Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:
- censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0);
- ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1);
- analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2);
- valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3);
- verifica accurata (livello 4).
Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.
Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio delle gallerie
Il decreto del 1° agosto 2022 del MIMS, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto, approva invece invece le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all’Allegato 1 al decreto (disponibile in allegato all’articolo)q, in attuazione di quanto previsto dall’art.49, comma 1, del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.
Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 – Termini temporali di attuazione dell’Allegato 1.
linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
ALL DM 247 Allegato_1_-_LL_GG_gallerie_con_allegati_A-B-C1-C2-D