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Sicurezza e bonus: le nuove FAQ ANCE/CNI per i cantieri

da | 23 Giu 2022 | Tutela e sicurezza

Le regole sulla sicurezza in cantiere sono sempre più ‘collegate’ alla presa dei bonus edilizi, siano essi Superbonus o altre agevolazioni fiscali

Ecco, quindi, che va assolutamente segnalata la recente e preziosa pubblicazione a firma ANCE e CNI, con dentro una raccolta di FAQ ricorrenti in materia di sicurezza nei cantieri caratterizzati dalla fruizione di un bonus edilizio, in particolare Superbonus 110%, Bonus Facciate 60% e Bonus Ristrutturazioni 50%.

Il documento, peraltro, contiene anche uno schema delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza) e alcune definizioni utili per la lettura del documento.

Le specifiche

Elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, rinnovato nel gennaio 2021, il documento è frutto della collaborazione con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, e l’ufficio Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni.

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Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l’ing. Gaetano Fede, componente del Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l’ing. Stefano Bergagnin, e l’ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni.

Sicurezza nei cantieri di ingegneria civile coi bonus edilizi: il perimetro

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08” (cd. Testo Unico Sicurezza – TUS).

Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

La raccolta di FAQ, quindi, intende supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali.

Di quali cantieri parliamo?

Facendo riferimento all’Allegato X sopracitato (lavori edili o di ingegneria civile), rientrano nell’ambito di applicazione delle FAQ i cantieri relativi a:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • scavi e montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.


Bonus edilizi anche per l’installazione di linee-vita

Nella FAQ n. 8 si ricorda che l’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano nelle lavorazioni complementari all’intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.

Cantieri con bonus edilizi: le conseguenze per controlli che riscontrano inadempimenti sulla sicurezza

Niente detrazioni fiscali se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria (cfr. notifica preliminare nelle “Definizioni”).

Nella FAQ n.11 si aggiunge anche che le detrazioni non saranno riconosciute in caso siano sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni però il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Scarica il documento: CIRC_CNI_904-Prot_CNI_5617U-10.06.22-ANCE_CNI-SICUREZZA_CANTIERI_AGEVOLAZIONI_FISCALI

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