Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: nuova pubblicazione INAIL

da | 3 Nov 2022 | Tutela e sicurezza

Nuova pubblicazione INAIL sulle norme di progettazione

Dopo l’emanazione dei tre decreti ministeriali del settembre 2021 (tra i quali il Minicodice), entrati in vigore nel mese di ottobre 2022 e sostitutivi, di fatto, del ‘vecchio’ ma ‘caro’ DM 10 marzo 1998, l’INAIL ha ritenuto corretto e utile offrire una panoramica aggiornata in materia di progettazione antincendio.

Il cambio della guardia

Prima c’era il DM 10 marzo 1998, che per più di 20 anni è stato la ‘Bibbia’ di chi svolgeva attività di progettazione antincendio.

Sebbene tale decreto non rappresenti una regola tecnica nell’accezione comune della locuzione, fino all’entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il DM 10 marzo 1998 ha guidato infatti i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle “attività soggette e non normate, nonostante non fosse cogente in merito alle misure preventive, protettive e gestionali di cui all’art. 3 comma 1 lett. b), c) e d).

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Dopo due decenni, però, anche in conseguenza dell’importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del DM 3 agosto 2015Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139“, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi“, si è reso necessario allineare anche i contenuti del DM 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad un profondo “restyling”, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa.

I 3 nuovi decreti

Il sopracitato ‘cambio della guardia’ è avvenuto, a livello operativo, attraverso l’emanazione di tre distinti decreti monotematici:

  • il DM 1 settembre 2021 (“Controlli”, per la manutenzione di impianti e attrezzature);
  • il DM 2 settembre 2021 (“Gestione sicurezza antincendio”-GSA, per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza);
  • il DM 3 settembre 2021 (“Minicodice”, sui criteri generali di progettazione).

Tale scelta, assieme alla predisposizione degli specifici contenuti, è stata intrapresa nell’ottica della razionalizzazione e della semplificazione, sia per l’utenza, che potrà utilizzare uno strumento normativo di specifica applicazione che contiene concetti chiari e sintetici, sia per la “gestione futura”, in quanto tale modularità consentirà di aggiornare o modificare singolarmente i testi dei decreti, in caso di necessità (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.)

Il volume INAIL-Vigili del Fuoco

Per venire incontro alle esigenze di studio e per offrire una panoramica aggiornata a progettisti e tecnici, l’INAIL ha quindi redatto un volume di approfondimento.

La pubblicazione è stata curata, per l’Inail, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

La valutazione dei rischi d’incendio con il DM 3 settembre 2021

Nel volume si parte evidenziando che, con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto:

  1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
  3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
  4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).

NB – il DM 3 settembre 2021 riguarda tutti i luoghi di lavoro, mentre l’allegato I al medesimo decreto solo quelli a basso rischio d’incendio.

Pertanto, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4), anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a “basso” rischio il Codice è l’unico riferimento cogente applicabile.

Quindi, a norma del punto 1, comma 2, dell’allegato I, il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del DM 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l’allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale.

Indicazioni normative e casi studio pratici

Nel volume sulla progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, aggiornata ai decreti del 2021, sono riportate indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio.

Viene poi fornita l’analisi dettagliata di due casi studio: uno relativo a un luogo di lavoro a rischio basso come uno studio legale ubicato in un edificio residenziale e l’altro, a rischio non basso, costituito da un negozio di esposizione e vendita di mobili d’arredo.

 

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