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Servizi di progettazione: i compensi devono essere chiari e sulla base del DM Parametri

da | 30 Mag 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Servizi di progettazione: per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti devono usare il DM Parametri

Le stazioni appaltanti, nelle procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura devono utilizzare il DM 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri Bis) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, potendosene discostare solo con adeguate motivazioni correlate ai fatti a giustificazione dello scostamento dalle tabelle.

E’ questa l’importante indicazione contenuta nel atto del presidente ANAC dello scorso 25 maggio 2023, nel quale in pratica si mettono due paletti:

  1. il bando di un servizio di progettazione (ingegneria o architettura) deve sempre indicare il metodo di calcolo dei compensi, che deve essere riferito al DM Parametri (17 giugno 2016);
  2. viola il principio di concorrenza la scelta di limitare le referenze solo a progetti firmati da progettisti risultanti nell’organigramma della società.

L’origine del tutto

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Tutto è figlio delle segnalazioni di OICE e CNI e riguarda una procedura bandita da un Consorzio per la progettazione di una diga.

Le linee guida ANAC

L’ANAC inizia ricordando che le linee guida n.1 (servizi di progettazione) individuano gli elementi di valutazione delle offerte che consentono alla Commissione di determinare quanto un’offerta sia migliore di un’altra.

L’intreccio col DM Parametri

L’ANAC osserva poi che nel disciplinare di gara sono genericamente indicati i servizi oggetto di gara ma non c’è indicazione dei codici elencati nella tavola Z-2 “Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza” del Decreto Parametri, necessari per individuare le singole prestazioni oggetto di affidamento.

Negli atti di gara, quindi, manca lo schema di determinazione dei corrispettivi che consenta di capire come sia stata determinata la parcella.

Senza aliquote specifiche e indicazioni precise riferite alle tabelle del DM Parametri, e non essendo state esplicitate le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non è possibile verificare se esso sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri del DM 17 giugno 2016.

Il procedimento per il calcolo del compenso va sempre indicato

Si tratta di una mancanza grave, visto che la stazione appaltante (il Consorzio) avrebbe dovuto indicare, alla voce “progettazione definitiva”, le prestazioni ricomprese nell’importo indicato di cui all’art.24 del dpr 207/2010 che fissa i documenti costituenti il progetto definitivo.

 

Tutto ciò è contrario a quanto stabilito dal DM Parametri, senza considerare che, per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, intesto come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Ma c’è qualche eccezione?

L’Autorità Anticorruzione spiega, infine, che le stazioni appaltanti devono utilizzare le tariffe ministeriali di cui al DM 17 giugno 2016, che sono il parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi, potendosene discostare solo in presenza di un’adeguata motivazione, correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle.

Motivazione che, in questo caso, manca.

    DELIBERA ANAC

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