I paletti del Sostegni- Ter
La conversione in legge del DL 4/2022, cd. Sostegni Ter, procede spedita e a breve il testo licenziato dal Senato sarà alla Camera per l’approvazione definitiva dell’A.C. 3522, che darà il ‘la’ alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo modificato dal Parlamento (ormai, considerati i tempi, non più ‘toccabile’).
C’erano svariate aspettative sull’articolo 28 ‘e seguenti’, cioè quelli dedicati alle frodi edilizie e che di fatto ingloberanno le disposizioni del DL 13/2022 (Antifrodi Bis), recentemente entrato in vigore. Da più parti infatti si erano sollevate richieste per ammorbidire le durissime pene – sia amministrative che penali, con carcere per chi assevera il falso – dell’articolo 2 del DL Antifrodi Bis, ma nessuno degli emendamenti in tal senso è andato a buon fine e la linea dura, almeno per ora, è confermata.
Il Dl Antifrodi 2 inglobato con “salvezza” degli effetti
Come recita l’articolo 1, commi 2 e 3, del DDL di conversione, il DL 13/2022 viene abrogato ma rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Il DL Antifrodi Bis di fatto viene inglobato nel Sostegni Ter (con alcune modifiche e/o aggiunte).
NB – Gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza del DL 13 restano validi, così come gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo provvedimento.
Sanzioni penali ‘allargate’
Il nuovo articolo 28-bis comma 1 riproduce il contenuto dell’art. 2, comma 1 del DL 13/2022 intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
Nello specifico, questo perimetro viene allargato ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate e si prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.).
Sanzioni e pene per le frodi edilizie
Il comma 2 dell’art.28-bis riproduce invece l’art.2 comma 2 del DL Antifrodi Bis, andando a toccare due aspetti molto importanti:
- le nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del Superbonus e per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti;
- il nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nell’attività di attestazione o asseverazione.
Asseverazioni false: si rischia il carcere
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del Superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto (art.119 comma 13 e art.121 comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020) espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Il recinto dei bonus per i quali chi assevera rischia le sanzioni di cui sopra è pressoché totale: Superbonus, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate 60%, Bonus Ristrutturazioni 50%, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, Bonus barriere architettoniche.
I massimali assicurativi
L’altra faccia della medaglia è rappresentata poi dalle polizze assicurative obbligatorie per gli asseveratori.
Si prevede infatti che:
- Il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi;
- i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Quindi: non più massimale fissato a 500 mila euro, ma pari all’importo dei lavori, e soprattutto non più assicurazione unica, ma singole polizze per quanti sono gli interventi.
Prima del 26/2 funzionava invece così: i soggetti che rilasciavano attestazioni e asseverazioni erano tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.