Rete delle Professioni Tecniche in audizione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione del D.L. 25/2026 recante misure urgenti per gli eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia e per la frana di Niscemi
Tre proposte emendative sull’art. 19 del DDL C.2823, il disegno di legge che riguarda interventi urgenti per affrontare l’emergenza causata dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026, che la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha presentato nel corso dell’audizione presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25.
A rappresentare la RPT sono stati Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Segretario-Tesoriere della Rete Professioni Tecniche, e Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che hanno ribadito la piena disponibilità delle professioni tecniche a supportare le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, come già avvenuto in occasione di precedenti emergenze. Fondamentale però per la Rete richiamare l’attenzione su un nodo ritenuto cruciale: l’art. 19 del decreto, che istituisce presso CONSAP il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.
“L’ambito di attività previste per queste figure – ha affermato il presidente CNGeGL, Paolo Biscaro, nella nota stampa diffusa da RPT – sono già attribuite oggi per legge alle professioni tecniche regolamentate. Ampliare la possibilità di svolgere attività riservate ad altri soggetti senza il percorso di abilitazione professionale – esame di Stato e iscrizione agli albi presso Ordini e Collegi – va a creare una duplicazione di figure e di percorsi abilitanti, che sono invece previsti proprio a tutela della collettività”. Per il Presidente Biscaro, infatti, si correrebbe il rischio di una duplicazione dei regimi disciplinari: da un lato, i Consigli nazionali esercitano la vigilanza sull’attività professionale, applicano i codici deontologici e dispongono sanzioni fino alla cancellazione; dall’altro, l’art. 19 introdurrebbe un regime parallelo presso CONSAP, con possibili sovrapposizioni e conflitti normativi. Dunque, la costituzione di questo ruolo non avrebbe carattere d’urgenza visto che – sottolinea ancora Biscaro “già esistono all’interno degli Ordini nazionali, strutture che svolgono, e hanno svolto in passato, attività in caso di eventi catastrofali”.
Il riferimento è alla Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile (STN), come ha ricordato Filippo Cappotto, istituita ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che opera attraverso Ordini e Collegi professionali sulla base di specifici protocolli d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e mediante schede di valutazione del danno post-calamità.
A seguire sono poi state illustrate le proposte emendative tecniche presentate dalla Rete Professioni Tecniche, tutte orientate al “coordinamento dell’art. 19 con la legislazione vigente”. Tra queste:
- l’introduzione di un comma 1-bis per riconoscere di diritto l’iscrizione al ruolo agli iscritti agli Albi di Ordini e Collegi con competenze tecniche specifiche nell’accertamento e nella stima economica del danno ai beni immobili, previa verifica dei soli requisiti di onorabilità;
- una norma di salvaguardia delle competenze già riservate per legge alle professioni tecniche regolamentate, con riferimento al comma 4;
- il riconoscimento del diritto all’iscrizione anche nella fase di prima applicazione, con riferimento al comma 9.
“Le modifiche proposte – ha spiegato il vicepresidente CNG, Filippo Cappotto – mirano a preservare la coerenza della disciplina ordinistica delle professioni regolamentate, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale e coordinando le disposizioni vigenti con quelle introdotte”.














