Ristrutturazione dei beni vincolati: le indicazioni del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici
Il Decreto Semplificazioni (76/2020) ha portato con sé svariate novità in materia urbanistica e una di queste e senza dubbio la modifica all’art.3 comma 1 lettera d) del Testo Unico Edilizia (DPRM 380/2001), che tratta le ristrutturazioni edilizie. E le ristrutturazioni, lo sappiamo, fanno ‘rima’ con bonus edilizi e con Superbonus 110%.
Di recente, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP, circolare dell’11 agosto) e l’ANCI- Associazione nazionale dei Comuni (circolare del 14 settembre) si sono ‘occupati’ dei dubbi degli operatori in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Partiamo subito dalla fine: il parere del CSLP non ha convinto completamente gli addetti ai lavori, ed ecco perché l’ANCI, alla fine del documento che di fatto riprende in toto quanto segnalato dal Consiglio, chiede espressamente un coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al d.lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.
Le domande sono queste: gli immobili tutelati possono essere sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia (e quindi anche di demolizione e ricostruzione)? E se sì, in che misura?
La risposta è: dipende dal tipo di vincolo (paesaggistico o culturale).
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), testo normativo cui fa riferimento l’interpretazione in esame, è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni: da un lato i beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dall’altro, i beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.
Si tratta – precisa il CSLP – di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia: i primi si sostanziano in beni mobili e immobili, i secondi in beni immobili ed aree.
Quindi i casi in cui si può trovare sono due:
- non è possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio (i c. d. beni culturali), visto che la tutela include anche la consistenza materiale del bene e che, comunque, qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;
- per quanto attiene, invece, i beni paesaggistici, che si sostanziano in immobili ed in aree indicati all’art. 136 del Codice, in questo caso la competenza autorizzatoria nei confronti degli interventi su tali beni ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio. In tal senso, si ritiene che dovrebbero essere esclusi dall’applicazione estensiva del citato art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001, i beni elencati all’art. 136 e quelli ricompresi nei Piani paesaggistici di cui all’art. 143. Un’interpretazione più restrittiva porterebbe ad escludere l’applicazione estensiva dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001.
In definitiva, per gli immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – è consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.
Per quanto concerne invece i beni culturali, la palla passa al Ministero dei Beni Culturali (MIBAC).