Il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio, definisce assetto istituzionale, competenze e strumenti operativi per conseguire gli obiettivi europei di recupero degli ecosistemi terrestri e marini, chiarendo il ruolo di Stato, Regioni ed enti locali nell’attuazione del Piano nazionale di ripristino, nel monitoraggio e nel coordinamento delle azioni, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Obiettivi europei e campo di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro del Regolamento UE 2024/1991, che impone agli Stati membri di attuare misure di ripristino su almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Unione entro il 2030 e, entro il 2050, su tutti gli ecosistemi che necessitano di interventi. Il ripristino riguarda ecosistemi urbani, terrestri, costieri, d’acqua dolce, marini, agricoli e forestali, con obiettivi specifici su impollinatori, continuità fluviale, spazi verdi urbani e copertura arborea.
Autorità competenti e riparto delle funzioni
Il decreto individua come autorità nazionali competenti il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Le competenze sono ripartite in funzione dei diversi ambiti ecosistemici, assicurando il coordinamento tra tutela ambientale, agricoltura, pesca e politiche forestali, nonché il raccordo con le Regioni e le Province autonome.
Piano nazionale di ripristino della natura
Elemento centrale del decreto è il Piano nazionale di ripristino, strumento di programmazione che definisce misure, priorità e modalità attuative. Il Piano è adottato con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata, ed è soggetto a consultazione, divulgazione, revisione periodica e trasmissione delle informazioni alla Commissione europea, in linea con gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione europei.
Attuazione territoriale e ruolo degli enti
Il decreto chiarisce le responsabilità operative: allo Stato competono gli indirizzi generali e il coordinamento; a Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette e autorità di bacino l’attuazione delle misure su ecosistemi terrestri, costieri, fluviali, agricoli e forestali. I Comuni, le Città metropolitane e le Province sono chiamati ad attuare gli interventi sugli ecosistemi urbani, nel rispetto delle competenze urbanistiche e nei limiti delle risorse disponibili.
Coordinamento strategico e invarianza finanziaria
Il provvedimento istituisce, infine, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, con rappresentanti dei principali ministeri, delle Regioni e degli enti locali, per garantire coerenza e integrazione delle politiche. Il decreto ribadisce anche la clausola di invarianza finanziaria: le misure sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando risorse umane e strumentali già disponibili.














