Rifiuti inerti da costruzione e demolizione e rifiuti inerti di origine minerale
In materia di ambiente e sostenibilità, va senz’altro segnalata la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, del decreto n.152 del 27 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente).
Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
La ‘corsia’ preferenziale
In via preferenziale, si legge all’articolo 1 del provvedimento, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva, per il quale, in conformità a quanto previsto dall’art.184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo TU Ambiente.
I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
In conformità a quanto previsto dagli artt.184 comma 5, 188 comma 4 e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del dpr 445/200, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all’art.65 del CAD all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione.
La fase transitoria e di aggiornamento
Il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto – si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” -, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.
In pratica il produttore, entro questi 6 mesi, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del decreto legislativo 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/2006.
Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decre