L’obiettivo del documento realizzato dal MIT è garantire criteri uniformi alle stazioni appaltanti e assicurare una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso le nuove Linee guida sulla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, offrendo un quadro applicativo aggiornato dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo. Il documento è di particolare interesse per progettisti, direttori dell’esecuzione e operatori economici, perché chiarisce presupposti, limiti e modalità di attivazione dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi nei contratti di durata.
La funzione della revisione prezzi
La revisione prezzi è concepita come strumento di riequilibrio contrattuale, coerente con i principi del risultato, della fiducia e della conservazione dell’equilibrio economico del rapporto. La finalità non è garantire incrementi automatici, ma evitare che variazioni eccezionali dei costi rendano antieconomica l’esecuzione dell’appalto. Resta fermo il rischio d’impresa: l’adeguamento deve essere misurato, oggettivo e proporzionato.
Servizi e forniture: disciplina distinta dai lavori
Le Linee guida ribadiscono che servizi e forniture seguono regole diverse rispetto ai lavori pubblici. Mentre per questi ultimi la revisione straordinaria si attiva oltre il 3% con ristoro del 90% dell’eccedenza, nei servizi e forniture la soglia è fissata al 5%, con riconoscimento dell’80%. È quindi errato trasporre automaticamente il modello dei lavori ai contratti di servizi o forniture.
Revisione straordinaria: presupposti e calcolo
La revisione straordinaria opera in presenza di variazioni anomale e imprevedibili dei costi che incidono sull’equilibrio del contratto. Al ricorrere dei presupposti legali, l’attivazione è automatica e non subordinata a istanza dell’appaltatore. Il calcolo si fonda sugli indici ufficiali, in particolare quelli elaborati dall’ISTAT, e sulle corrispondenze con le classificazioni CPV indicate nell’Allegato II.2-bis.
Revisione ordinaria: clausola necessaria ma regolata
La principale novità per servizi e forniture è la revisione ordinaria prevista dall’art. 60, comma 2-bis. Si tratta di una clausola flessibile, da modellare in base alla natura dell’appalto, che consente l’adeguamento periodico del prezzo agli indici inflattivi individuati nei documenti di gara. La flessibilità non equivale a discrezionalità assoluta: nei contratti di durata esposti a oscillazioni dei costi, l’inserimento della clausola è indicato come buona prassi, se non come scelta prudenziale.
Programmazione e documenti di gara
Le stazioni appaltanti devono valutare già in fase di programmazione se il contratto richieda meccanismi ordinari di indicizzazione. Nei documenti di gara vanno chiariti criteri di adeguamento, indici utilizzati e coperture finanziarie nel quadro economico, motivando eventuali scostamenti dagli indici standard dell’Allegato II.2-bis.
Contenuti essenziali della clausola
La clausola ordinaria deve indicare l’indice o il sistema di indici applicabile, il momento iniziale del calcolo, la periodicità delle verifiche e le modalità di corresponsione. La cadenza deve essere almeno annuale e coerente con l’aggiornamento degli indici. Gli adeguamenti ordinari non concorrono al raggiungimento della soglia per la revisione straordinaria, evitando duplicazioni di ristoro.
Subappalto e filiera
Le Linee guida richiamano l’obbligo di trasferire gli adeguamenti anche ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni eseguite. Le stazioni appaltanti possono subordinare i pagamenti alla prova dell’avvenuto riversamento, prevedendo rimedi contrattuali in caso di inadempimento.
Scelta degli indici
Per servizi ad alta intensità di manodopera (pulizie, vigilanza, servizi sociali) è raccomandato l’uso degli indici delle retribuzioni contrattuali di settore. Per ristorazione collettiva, lavanolo e sterilizzazione sono suggeriti indici compositi, che combinano costo del lavoro, materie prime e inflazione generale.















