Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato i primi chiarimenti in merito al nuovo decreto “Requisiti minimi” (DM 28 ottobre 2025), entrato in vigore lo scorso 3 giugno. Gli APE in corso di validità non devono essere aggiornati
Prime, importanti indicazioni del MASE sul DM Requisiti minimi (DM 28 ottobre 2025) entrato in vigore lo scorso 3 giugno: le indicazioni riguardano, in particolare, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante la disciplina nazionale in materia di prestazione energetica nell’edilizia, nonché i provvedimenti attuativi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il 26 giugno 2015 relativi, rispettivamente, ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, alle linee guida nazionali per la certificazione energetica e agli schemi per la compilazione della relazione tecnica di progetto.
La circolare prot. n. 125135/2026 del 12 giugno chiarisce l’impatto applicativo del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi di prestazione energetica, precisando che le condizioni che rendono obbligatoria la redazione dell’APE non sono state modificate. L’obbligo di attestazione continua a derivare esclusivamente dal d.lgs. 192/2005. Il nuovo decreto incide sui criteri di calcolo e sui requisiti tecnici, ma non introduce alcun automatismo che imponga la redazione di un nuovo APE per il solo aggiornamento normativo.
Ambito del decreto e funzione della circolare
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica applicabili agli edifici di nuova costruzione e agli interventi rilevanti su edifici esistenti.
La circolare ha funzione interpretativa e operativa: fornisce chiarimenti su calcoli, verifiche e compilazione della documentazione tecnica, evitando letture estensive che possano generare obblighi non previsti dalla legge primaria.
APE: nessun nuovo obbligo di redazione
La circolare ribadisce un principio centrale: le regole che impongono quando redigere l’APE non sono state modificate.
Gli obblighi restano quelli previsti dall’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (nuova costruzione, compravendita, locazione, ristrutturazioni rilevanti, edifici pubblici, ecc.). Il semplice mutamento del quadro normativo sui requisiti minimi non comporta l’obbligo di aggiornare o rifare un APE valido.
Validità temporale dell’APE e utilizzo nel tempo
L’APE mantiene validità decennale, salvo interventi che modifichino la prestazione energetica.
La circolare chiarisce che:
- la motivazione indicata nell’APE è quella esistente al momento della redazione;
- lo stesso attestato può essere utilizzato successivamente per finalità diverse (es. un APE redatto per nuova costruzione può essere usato anni dopo per vendita o locazione).
APE riferito all’unità immobiliare e non al fabbricato “in astratto”
Il Ministero ribadisce che l’APE, di norma, è riferito a una singola unità immobiliare. L’APE “per intero edificio” è ammesso solo quando l’edificio è costituito da un’unica unità (villetta, edificio uffici monoutenza, hotel).
La certificazione per gruppi di unità immobiliari è eccezionale e deve rispettare rigorosamente quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, facendo riferimento a un’unità rappresentativa.
Destinazione d’uso e servizi energetici
La destinazione d’uso incide direttamente:
- sui servizi energetici da considerare;
- sui fabbisogni da simulare, anche in assenza di impianti reali.
La circolare chiarisce che:
- i servizi energetici vanno sempre indicati, anche se simulati;
- l’assenza di impianti non esonera dalla valutazione energetica, ma impone di dichiarare l’uso di impianti convenzionali ai fini del calcolo.
Novità operative sul libretto di impianto
Tra i chiarimenti più rilevanti:
- il codice dell’impianto indicato nell’APE può coincidere con quello riportato nel libretto di impianto;
- più generatori possono fare riferimento allo stesso codice;
- in caso di impianti assenti o simulati, ciò deve essere esplicitamente indicato nell’APE, evitando compilazioni improprie dei campi di potenza.
Il libretto di impianto resta quindi elemento di raccordo informativo, ma non determina nuovi obblighi di certificazione energetica.














