Dov’eravamo rimasti? Ah si, alla cessione del credito “una tantum” imposta dall’art.28 del DL 4/2022, Decreto Sostegni-Ter. La stretta, anzi a dire il vero il ‘blocco’ al mercato delle cessioni dei crediti (e degli sconti in fattura) era stata voluta dal Governo per porre un freno alle troppe frodi perpetrate in ambito di agevolazioni fiscali.
In realtà, però, le misure di quel provvedimento sono state in vigore solamente 9 giorni, dal 17 al 25 febbraio, visto che dal 26/2 – entrata in vigore del DL 13/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio, cd. Antifrodi 2 o Correttivo Antifrodi Superbonus) – le regole sono cambiate ancora.
Dal Superbonus ai bonus casa ordinari, questo nuovo provvedimento – licenziato dal Governo il 18/2, cioè un giorno dopo della ‘serranda’ del Sostegni-Ter, dopo le proteste di associazioni di categoria e ordini professionali – coinvolge anche le agevolazioni per le imprese del turismo, tra le quali il Superbonus 80% Alberghi.
Il DL 13/2022 riscrive quindi le regole del gioco: tornano le cessioni multiple (3 in tutto, 2 oltre la prima), ma limitate e vigilate. Dal 1° maggio 2022, poi, scatterà lo stop alle cessioni parziali.
NB – L’art.1 del DL 13/2022 abroga l’art.28 del DL 4/2022 (che tra l’altro non è ancora stato convertito in legge…) e va a toccare direttamente gli art.121 e 122 del DL 34/2020 (Rilancio), cioè il provvedimento padre del Superbonus edilizio. Questo provvedimento, immediatamente in vigore, a sua volta andrà convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Per l’operatività si attende – e si consiglia in tal senso di controllare spesso sul sito delle Entrate – l’aggiornamento del software ad hoc del Fisco.
Tre cessioni, ma con precisi limiti
In tutto, quindi, le cessioni potranno essere tre.
Dopo la prima, per tutti i bonus edilizi (Eco e Sismabonus ordinari o in versione Super, Facciate, Ristrutturazioni), saranno consentiti altri due trasferimenti solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art.106 del Testo Unico Bancario o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Cessioni parziali: stop dal 1° maggio 2022
Dal 1° maggio 2022 scatterà inoltre il divieto di cedere parzialmente il credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, ed entrerà in gioco anche il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta, da indicare obbligatoriamente per le ulteriori cessioni del credito (cd. “bollino blu”).
E lo sconto in fattura?
Per questo tipo di opzione le nuove regole si applicheranno al fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti.
False asseverazioni: sanzioni pesantissime per i professionisti responsabili
Attenzione anche all’art.2 del DL 13/2022, perché i tecnici abilitati che espongono informazioni false, che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, oppure che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni oltre a una multa da 50 a 100.000 mila euro. Si tratta, quindi, di sanzioni penali.
Assicurazioni professionali: cambiamenti sensibili
In ultimo, la questione delle assicurazioni dei professionisti-asseveratori.
Le novità principali sono queste:
- massimale pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni;
- obbligo di stipula di una polizza per ciascun (singolo) intervento.