Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato un nuovo decreto con le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
Si tratta di un provvedimento notificato alla Commissione UE – che ancora deve entrate in vigore – che contiene tutte le regole sui nuovi incentivi per sviluppare energia da fonti rinnovabili, con dettagli sulle tariffe applicabili per ogni singola tipologia di intervento.
Il perimetro di applicazione
Nel decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
Ogni tipo di impianto dovrà, per accedere agli incentivi, rispettare una serie di specifiche, tra le quali:
- gli impianti a biogas e biomasse non dovranno superare i 300 kW elettrici di potenza nominale;
- gli impianti solari termodinamici non dovranno avere potenza superiore a 5.000 kW;
- l’impianto eolico offshore dovrà essere realizzato su piattaforme galleggianti ancorate al fondale tramite cavi, o a fondazioni fisse, o recuperando impianti dismessi.
Il requisito principale
Nell’istanza di partecipazione (richiesta per l’accesso all’incentivo), i soggetti proponenti devono offre come minimo una riduzione del 2% sulla tariffa di riferimento.
Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 300 kW.
Le tariffe
Per le procedure svolte negli anni 2022 e 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1.
Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno.
Tale riduzione non si applica agli impianti a biogas e biomasse di potenza inferiore a 300 kW.
Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi
Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:
- a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
- b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 10.
Tempi per la realizzazione e comunicazione di entrata in esercizio impianto
Il decreto stabilisce che gli impianti siano realizzati entro tempi prefissati, con una deroga di 6 mesi per quelli delle pubbliche amministrazioni ed avere due caratteristiche: essere innovativi e avere impatto ridotto su ambiente e territorio.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi.
I soggetti titolari degli impianti rinnovabili comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli stessi entro 60 giorni.
Se non si effettua la comunicazione, si perde il riconoscimento alla tariffa spettante tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.
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