Il decreto 192/2022 modifica il DM 37/2008 per quel che riguarda gli adempimenti del tecnico abilitato alla progettazione e all’installazione di alcune tipologie di impianti all’interno degli edifici
Dopo 14 anni, il decreto del MISE che regola le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici viene ‘ritoccato’, con alcune novità di impatto notevole per i professionisti tecnici impegnati nella progettazione degli impianti stessi.
Le modifiche sono contenute nel decreto 192 del 29 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre, che entreranno in vigore dal prossimo 28 dicembre e vanno a incidere sul DM MISE 37/2008, a sua volta attuativo dell’articolo 11-quaterdecies comma 13 lettera a) della legge 248/2005.
Di quali impianti parliamo?
Analizzando le modifiche e le novità, partiamo dal perimetro di applicazione del decreto, che riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Gli impianti sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti (modificato dal DM 192/22)
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti (modificato dal DM 192/22)
- g) impianti di protezione antincendio.
I nuovi adempimenti del tecnico abilitato per gli impianti elettronici
Il DM 192/22 aggiunge quindi un nuovo articolo, il 5-bis, rubricato “Adempimenti del tecnico abilitato”, che va a impattare sulle pratiche di tipo amministrativo/abilitativo da adempiere da parte del responsabile tecnico dell’impresa che effettua l’installazione dell’impianto dentro l’edificio.
Nello specifico, si dispone che il responsabile, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b), cioè quelli ‘innovati’ dal decreto in parola, relativi all’installazione di impianti radiotelevisivi, antenne ed altri impianti elettronici per la distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, è responsabile anche dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui sopra rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di agibilità ex art.24 del DPR 380/2001.