Progettazione e accordi tra PA: i servizi di ingegneria e architettura, scansione e monitoraggio di ponti e viadotti, vanno affidati con gare pubbliche
La scansione e il monitoraggio di ponti e viadotti sono servizi di ingegneria e architettura da affidare con procedure di gara: in tal senso, una stazione appaltante non può affidarli utilizzando l’accordo tra pubbliche amministrazioni allo scopo di aggirare la libera concorrenza e sottrarre l’affidamento alle regole del Codice appalti.
E’ piuttosto importante, ancorché legata al caso concreto – come tutti i pareri ANAC – ma teoricamente proiettata ad altre situazioni simili quanto sostenuto nella delibera n.179 del 3 maggio 2023 dell’ANAC, relativa al protocollo di intesa tra Provincia di Verona e Università di Padova e Università di Brescia per lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio di ponti e viadotti.
Il caso
Tutto ha preso forma da un esposto dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica) che ha segnalato alcune criticità in questo Accordo.
L’accordo convenzionale per l’affidamento di servizi tecnici
L’ANAC ha quindi avviato il procedimento contestando alla Provincia il ricorso elusivo all’istituto dell’accordo convenzionale per l’affidamento dei servizi tecnici.
L’accordo di collaborazione stipulato tra enti pubblici – ricorda l’Autorità Anticorruzione – è previsto dall’art.15 della legge 241/1990 in caso di svolgimento di attività di interesse comune.
Tale norma trova disciplina nelle normative di settore, ovvero nell’art.5 comma 6 del Codice Appalti che, conformemente prevede la mancata applicazione del Codice negli accordi stipulati “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici” qualora siano soddisfatte le condizioni previste nella norma ovvero:
- l’accordo stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Per l’ANAC, data la natura pubblicistica degli enti di riferimento, la possibilità del ricorso all’istituto di cui sopra è legittima, ma nel caso di specie ciò ha comportato il mancato ricorso alla prevista procedura pubblicistica, in elusione della normativa in materia di appalti.
La scansione dei ponti è un servizio di progettazione
In particolare, secondo l’ANAC, la “scansione dei ponti”, ossia il rilievo operato con laser scanner o termo scanner o strumenti simili, e l’esecuzione di prelievi e prove di laboratorio sui materiali da costruzione sono a tutti gli effetti servizi di ingegneria e architettura e in quanto tali non possono essere affidati con procedure diverse da quelle previste dal Codice Appalti.
Accordo tra PA: mancano i requisiti
In definitiva, in questo caso specifico, non ci sono i requisiti per la stipula di un accordo tra PA, che deve avvenire “nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni, vale a dire la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza pertanto, detti accordi devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d’appalto”.
Non ci sono – nel caso specifico – i margini per l’accordo tra pubbliche amministrazioni e l’ANAC, pur condividendo una politica delle amministrazioni volta a valorizzare l’apporto collaborativo delle Università, in qualità di enti di ricerca e di conoscitori delle realtà in cui si localizzano in virtù del principio di prossimità territoriale, non può non stigmatizzare il ricorso elusivo agli accordi tra PA per l’affidamento alle medesime di appalti di servizi che dovrebbero essere oggetto di procedure ad evidenza pubblica.
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