Il testo passa all’esame del Senato; rivisti attività e segreto dei legali
Con 177 «sì», 24 astensioni – dei deputati del M5s – e nessun voto a sfavore ieri sera, poco prima delle 20, l’Aula della Camera ha acceso il primo «semaforo verde» sulla riforma della professione forense, che è passata al vaglio del Senato (dove è verosimile che l’iter sia celere, in considerazione delle correzioni avvenute a Montecitorio, alcune significative). È l’Avvocatura, dunque, a «staccare il traguardo» del varo per uno dei quattro provvedimenti di revisione delle attività delle categorie ordinistiche approvati dal governo nel settembre 2025; in commissione Giustizia a Palazzo Madama, invece, il testo di riordino generale che riguarda 15 professioni (inclusa quella dei periti industriali) non sta facendo passi in avanti e si attendono ancora i pareri dell’Esecutivo sugli emendamenti presentati per poi procedere alle votazioni.
Quanto, invece, al «restyling» che riguarda le funzioni degli oltre 228.000 legali della Penisola, la versione licenziata ieri al comma 1 prevede che il governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno, o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense (prima ci sarà la proposta da parte del ministro della Giustizia da formulare sentito il Consiglio nazionale forense, poi la successiva trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esternarli entro 30 giorni dalla data di trasmissione e, decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati, ndr). E, entrando nelle «maglie» della riforma, rispetto alla precedente disciplina di 14 anni fa, sono considerate riservate agli avvocati l’attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, la consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in
cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate (una questione, questa, oggetto di una controversia con gli altri Ordini riuniti in ProfessionItaliane, risolta con un emendamento dei relatori che ha evitato «sovrapposizioni di competenze»).
Fra le altre novità, poi, si stabilisce che i decreti delegati dovranno rafforzare la disciplina del segreto professionale assicurandone l’inviolabilità e l’indisponibilità. E vengono regolamentate le forme di esercizio collettivo dell’attività (associazioni, reti – anche multidisciplinari – e società fra esponenti della stessa categoria) in un quadro in cui l’incarico per il legale rimane personale e la sua autonomia viene sempre salvaguardata, pur esercitando in strutture organizzate.













