Ci sarà tempo fino al prossimo 9 novembre per adeguarsi alla nuova regola tecnica per gli impianti di distribuzione carburante. Lo scorso 13 luglio, infatti, in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. Il decreto entrerà in vigore il 12 agosto, a 30 giorni dalla pubblicazione, e concede altri 90 giorni per l’adeguamento alle nuove regole.
Le disposizioni si applicheranno agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
– di nuova realizzazione;
– esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Restano esclusi gli impianti fissi di distribuzione carburante che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
L’articolo 5 riporta le specifiche per quanto riguarda l’ubicazione dell’impianto; viene stabilito come gli impianti non potranno sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista degli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
“Nell’ipotesi in cui”, si legge nell’articolo 5, “la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente”. Il decreto stabilisce inoltre che sono fatti salvi tutti “gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti”. Il rispetto dei requisiti dovrà essere attestato dal comune e certificato con una perizia giurata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale.
Nella regola tecnica allegata al decreto, viene dedicata attenzione anche ai fenomeni di origine naturale; viene testualmente indicato come le attrezzature e gli insiemi costituenti l’impianto dovranno essere “specificamente costruiti ed allestiti per l’installazione prevista… per ridurre al minimo la possibilità di perdite di prodotto anche in caso di eventi di origine naturale (ad esempio eventi sismici, alluvione e vento)”. Viene inoltre stabilito che tutte le componenti critiche dell’impianto (in particolare il serbatoio e il vaporizzatore con i relativi vincoli di fondazione e il terreno) e le linee di impianto dovranno essere sottoposte a verifica sismica.