Il nuovo decreto, che entrerà in vigore dal 3 giugno 2026, recepisce le direttive europee EPBD III e IV
Introduce inoltre importanti novità per la progettazione, la certificazione e la riqualificazione energetica degli edifici, partendo dalla riformulazione del calcolo delle prestazioni e definendo con precisione le modalità di considerazione dei ponti termici.
Il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche degli edifici, approvato lo scorso fine luglio dalla Conferenza delle Regioni, è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 dicembre (G.U. serie generale n. 283).
Si tratta del DM 28 ottobre 2025 del MASE, che va ad aggiornare il DM 26/06/2015, cd. “Decreto Requisiti Minimi”, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Si tratta di un intervento di particolare rilievo per i professionisti tecnici, in quanto incide direttamente sulle modalità di progettazione, verifica e certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione.
Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U., e quindi dal 3 giugno 2026.
Ambito e finalità dell’aggiornamento
Il nuovo decreto aggiorna in modo sostanziale le metodologie di calcolo introdotte nel 2015, con l’obiettivo di rendere le valutazioni energetiche più aderenti al comportamento reale dell’edificio. Vengono forniti criteri più puntuali per la gestione dei ponti termici, rivisti i limiti prestazionali e rafforzato il coordinamento con le più recenti norme tecniche UNI e con la normativa europea in materia di efficienza energetica.
Nuove regole di calcolo delle prestazioni energetiche
Il fabbisogno annuo di energia primaria viene determinato separatamente per i diversi servizi energetici: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e, per gli edifici non residenziali, anche illuminazione e impianti di sollevamento.
Il metodo di calcolo, basato su un approccio mensile, tiene conto delle condizioni climatiche locali e delle caratteristiche dell’involucro edilizio.
Un elemento innovativo è l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che viene sottratta dal fabbisogno lordo per determinare il consumo netto effettivo del sistema edificio-impianto.
Edificio di riferimento e ponti termici
La definizione dell’edificio di riferimento viene aggiornata includendo esplicitamente i ponti termici, come quelli in corrispondenza di serramenti, balconi, architravi e davanzali. Il loro contributo deve essere valutato secondo la norma UNI EN ISO 10211 ed entra a far parte della trasmittanza globale di progetto.
Il calcolo combina superfici disperdenti, valori di trasmittanza e dati specifici dei ponti termici codificati, che non possono superare i limiti massimi tabellari previsti dal decreto.
Limiti di trasmittanza e verifiche progettuali
Sono confermati e aggiornati i valori limite di trasmittanza per elementi opachi e trasparenti, differenziati per zona climatica e per tipologia di intervento.
Nelle ristrutturazioni di primo livello la verifica riguarda l’intero edificio, mentre in quelle di secondo livello si limita alle parti oggetto di intervento, senza più la necessità di verificare il parametro H’t complessivo.
Nei lavori di riqualificazione dell’involucro la verifica è semplificata e riferita alla sezione corrente, con una tolleranza fino al 30% in caso di isolamento interno o in intercapedine.
Impianti, automazione e mobilità elettrica
Il decreto introduce obblighi specifici per la mobilità elettrica e per l’automazione degli impianti.
Negli edifici non residenziali è richiesta l’installazione di un numero adeguato di punti di ricarica per veicoli elettrici, mentre negli edifici residenziali è prevista la predisposizione delle infrastrutture.
Per le nuove costruzioni non residenziali e le ristrutturazioni rilevanti diventa obbligatoria l’adozione di sistemi di automazione e controllo degli impianti di classe almeno B.














