Le sanzioni, introdotte con la Legge di conversione per l’attuazione del PNRR (DL 152/2021), verranno applicate solamente a partire dal 1° gennaio 2023. Riepilogo delle regole
Non è ancora un “tana libera tutti” ma sarà meglio iniziare a prepararsi: in tema di POS obbligatorio per commercianti e professionisti, ovverosia accettazione dei pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito (tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica), sono arrivate delle novità importanti – ancorché non immediatamente in vigore – dalla conversione in legge del DL Attuazione PNRR.
La novità
La legge 233/2021 del 29 dicembre, di conversione del DL 152/2021 e in vigore dal 1° gennaio scorso, dispone all’art.19-ter l’introduzione di sanzioni nei confronti dei trasgressori dell’obbligo di POS per i professionisti, che era già stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.15 comma 4 del DL 179/2012 a partire dal 30 giugno 2014.
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.15 del DL 179/2012, “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La Finanziaria 20216 aveva in seguito esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Con l’ultima modifica apportata dal comma 1, lettera a), dell’art.19-ter del DL Attuazione PNRR si specifica che l’esercente ha l’obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.
Le sanzioni
Quindi: l’obbligo c’era già, le sanzioni no. Dal 1/1/2023, ci saranno anche le multe, che colpiranno i trasgressori, sia esercenti che professionisti (anche tecnici), i quali non accettano un pagamento digitale di qualsiasi importo.
La sanzione amministrativa sarà pari a 30 euro a cui andrà aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato.
Quindi:
- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).
NB – Per questo tipo di violazione on è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 del DL 689/1981.
Il comma 4-bis dell’art.19-ter precisa infatti che si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge 689/1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.