Il documento riepiloga la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e dai successivi provvedimenti: obbligo assicurativo per le imprese, beni da proteggere, eventi catastrofali coperti, scadenze differenziate ed effetti della mancata stipula
L’obbligo di assicurazione contro i danni provocati da eventi catastrofali è stato introdotto dall’art. 1, commi 101-111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). La disciplina è stata successivamente modificata e integrata, tra l’altro, dal D.L. 155/2024, convertito dalla legge n. 189/2024, dal D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 e dal D.L. 39/2025, convertito dalla legge n. 78/2025.
La Guida realizzata da ANIA e Confindustria fornisce una lettura operativa delle regole, chiarendo chi deve assicurarsi, quali beni devono essere coperti e quali sono gli eventi compresi nella garanzia.
Quali imprese sono obbligate
L’obbligo riguarda, in linea generale, le imprese con sede legale in Italia e iscritte al Registro delle imprese, senza distinzione legata alla forma societaria o alla dimensione. Sono quindi comprese imprese commerciali e artigiane, società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, start-up, imprese sociali ed enti pubblici economici. Sono interessate anche le imprese estere che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.
Restano invece fuori dall’obbligo le imprese agricole, per le quali opera una specifica disciplina di settore. Anche i liberi professionisti non rientrano nella platea individuata dalla normativa. L’obbligo può riguardare inoltre l’imprenditore che svolge l’attività nella propria abitazione, quando l’immobile è utilizzato per l’esercizio dell’impresa.
Le scadenze
L’entrata in vigore è stata differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa. Per le grandi imprese l’obbligo è scattato dal 1° aprile 2025; per le medie imprese dal 1° ottobre 2025 e per piccole e micro imprese dal 1° gennaio 2026. Un ulteriore differimento ha interessato le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali l’obbligo è decorso dal 31 marzo 2026. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è stato ulteriormente fissato al 31 dicembre 2026.
Quali rischi deve coprire la polizza
La copertura obbligatoria è circoscritta a cinque eventi catastrofali: terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana.
Non rientrano automaticamente nella garanzia obbligatoria altri fenomeni che comunemente vengono associati alle calamità naturali, come grandinate, trombe d’aria, ondate di calore, incendi o altri eventi atmosferici. La normativa ha quindi individuato un perimetro preciso degli eventi assicurabili.
Il decreto attuativo prevede inoltre una clausola delle 72 ore: le manifestazioni dello stesso fenomeno che si susseguono entro tale arco temporale sono considerate, ai fini assicurativi, come un unico evento.
Quali beni devono essere assicurati
La copertura riguarda il patrimonio produttivo utilizzato dall’impresa e, in particolare, i beni riconducibili alle immobilizzazioni materiali indicate dall’art. 2424 del Codice civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).
Rientrano quindi terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, compresi gli elementi funzionali degli immobili. Sono esclusi dall’obbligo, tra gli altri, i veicoli aziendali iscritti al PRA e le merci, i semilavorati e i prodotti presenti nei magazzini, che possono comunque essere assicurati attraverso garanzie facoltative.
Per i beni già dotati di un’analoga copertura assicurativa, anche se la polizza è stata sottoscritta da un soggetto diverso dall’impresa che li utilizza, non è necessario duplicare la garanzia obbligatoria.
Imprese in affitto e beni di terzi
Particolare attenzione deve essere prestata ai beni utilizzati dall’impresa ma di proprietà di altri soggetti. Se, ad esempio, l’azienda opera in un immobile preso in locazione e il proprietario non ha stipulato una copertura per i rischi catastrofali, l’obbligo può ricadere sull’impresa utilizzatrice, attraverso una assicurazione per conto altrui prevista dall’art. 1891 del Codice civile.
Valore assicurato e conseguenze della mancata polizza
La somma assicurata deve essere determinata in relazione alla natura del bene: per i fabbricati rileva il valore di ricostruzione a nuovo, per macchinari e attrezzature il costo necessario alla loro sostituzione e per i terreni il costo di sgombero, bonifica e ripristino.
La mancata assicurazione non comporta una sanzione pecuniaria automatica generalizzata, ma produce conseguenze sul piano dell’accesso alle misure pubbliche. La normativa stabilisce infatti che dell’inadempimento si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie, comprese quelle riconosciute dopo eventi calamitosi. Il successivo D.M. 27 novembre 2025, n. 184 ha rafforzato questo meccanismo, prevedendo l’esclusione dalle diverse forme di incentivo individuate dalla disciplina.
Una tutela minima, non una copertura totale
La polizza obbligatoria definisce dunque una soglia minima di protezione contro i principali rischi catastrofali, senza impedire alle imprese di estendere volontariamente la copertura ad altri eventi o beni esclusi dall’obbligo.
La Guida sottolinea infine che la gestione del rischio non si esaurisce nella stipula della polizza: comprende la valutazione preventiva dell’esposizione, gli interventi di prevenzione e mitigazione, la definizione delle procedure di emergenza e, in caso di sinistro, la perizia e la richiesta di indennizzo.
Scarica la Guida Operativa: L’obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali















