Rispetto al primo testo che avevamo avuto modo di approfondire, cambiano – e non poco – i contorni dei crediti di imposta del cd. Piano Transizione 4.0, visto che con svariati emendamenti l’articolo 10, quello dedicato a chi investe in beni strumentali, potrebbe essere nettamente “potenziato”.
L’articolo 10 “originario”
La misura approdata in Senato – dove l’esame inizierà martedì 21 dicembre – non incide sulle vigenti regole applicabili alle prenotazioni entro fine 2021 e agli investimenti da effettuarsi nel 2022.
Di fatto, si è prevista la proroga al periodo d’imposta 2023 con:
- l’esclusione dalla proroga dei crediti d’imposta per investimenti in beni ordinari materiali e immateriali e del credito d’imposta formazione 4.0;
- la rimodulazione delle aliquote, con generale dimezzamento delle intensità dei crediti d’imposta prorogati.
La proroga contenuta nell’attuale testo coinvolge quindi solo queste agevolazioni del Piano Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali;
- il credito d’imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.
Beni strumentali: arriva cessione del credito?
L’emendamento 10.53 riguarda la facoltà di cessione del credito a terzi (come avviene ad esempio per i bonus edilizi).
Si propone la cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, delle seguenti misure agevolative degli investimenti in beni strumentali:
- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art.1 commi 1051-1063 e 1065, legge 178/2020);
- credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art.1 comma 98 legge 205/2017;
- credito d’imposta ZES (art. 5 comma 2 DL 91/2017).
Prenotazioni di investimenti in beni materiali e immateriali ordinariUn’altra proposta di modifica, la 10.0.40, prolunga la tempistica per l’effettuazione degli investimenti validamente prenotati entro fine anno.
Di fatto, si beneficerebbe delle più favorevoli aliquote 2021 (10% per beni ordinari e 50%-30%-10% per beni materiali 4.0) anche in caso di perfezionamento dell’investimento prenotato oltre il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.
Credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo
Due emendamenti collegati riguardano l’ampliamento del perimetro dell’agevolazione anche alle attività di R&S effettuate da imprese italiane su commessa estera, cioè le attività commissionate da imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo SEE ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4 settembre 1996, escluse dall’attuale disciplina introdotta nel periodo d’imposta 2020 dalla Finanziaria 2020.
Per queste attività, quindi, si riconoscerebbe un credito d’imposta alle attività, svolte su commessa estera, di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025.