Periti industriali ricompresi tra i professionisti abilitati a svolgere le attività di risanamento degli edifici da radiazioni ionizzanti (radon)
La conferma di un principio messo in discussione da un errato recepimento di una direttiva europea, arriva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2023 del dlgs 25 novembre 2022 (contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59 Euratom) che all’art. 51 specifica appunto come tra i professionisti competenti in materia vi siano anche coloro che hanno “l’abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili”.
La precisazione arriva a seguito di un’intesa attività svolta dal consiglio nazionale di categoria che aveva contestato il provvedimento in sede di recepimento in Commissione Senato e successivamente sul tavolo della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo sottolineando l’impropria esclusione dei periti industriali tra i professionisti abilitati a svolgere tali attività.
Nel decreto legislativo recepito nell’ordinamento italiano, infatti, venivano stabiliti i requisiti minimi che gli esperti in intervento di risanamento da radon dovevano possedere per poter esercitare tale attività professionale riservata, limitando l’accesso allo svolgimento delle attività a coloro in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, architetto e geometra, escludendo di fatto i periti industriali da sempre, per legge, competenti a svolgere le attività di risanamento degli edifici da radiazioni ionizzanti(radon).
Il Cnpi aveva quindi contestato all’Italia la violazione del diritto di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi professionali nel mercato interno, la violazione del diritto dei consumatori a scegliere liberamente il professionista falsando quindi il mercato della concorrenza e, infine, la violazione del principio di proporzionalità secondo il quale ogni nuova norma che introduca misure restrittive per esercitare una professione deve essere adeguata all’interesse generale da garantire.