Al Senato il dlgs per il recepimento della direttiva Ue
Accelerare il processo di crescita sostenibile del paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Il tutto con l’obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili. È questa la principale finalità dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Sul dlgs (Atto Senato 292) sono in corso in questi giorni le audizioni in commissione a Palazzo Madama.
La bozza di dlgs è volta quindi al recepimento della direttiva 2001/2018, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell’Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. Secondo la relazione tecnico normativa, il ritardo è dovuto ai lavori per la redazione del Pnrr, all’istituzione del nuovo ministero per la transizione ecologica e alla recente approvazione della legge di delegazione europea, avvenuta nel mese di aprile.
Entrando nel dettaglio, il dlgs si compone di 50 articoli e 8 allegati ispirati agli obiettivi di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse. Il testo è suddiviso in sette titoli; il primo contiene le finalità, le definizioni e gli obiettivi; il secondo reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione (a sua volta suddiviso in 5 capi); il terzo è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica (suddiviso in 2 capi); il quarto riguarda l’autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete (3 capi); il quinto regola l’energia rinnovabile nel settore dei traporti e detta i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili di massa (3 capi); il sesto detta norme in tema di informazione, formazione e garanzie di origine mentre il settimo è dedicato alle disposizioni finali (2 capi).
Ci sono poi gli otto allegati, che contengono numeri e requisiti e modalità di utilizzo e di gestione di fonti di energia rinnovabile. Il primo allegato, in particolare, reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali. L’obiettivo è quello di arrivare a conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva alle fonti rinnovabili (oggi siamo al 20% quando nel 2004 eravamo intorno al 6%). A livello generale, l’ampio provvedimento mira “da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione e dall’altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas”, come si legge nella relazione tecnica al testo. “Dall’attuazione della direttiva sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del Pil (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del paese”, si legge ancora nella relazione.