Il decreto INL sulle Commissioni territoriali chiarisce regole, limiti e passaggi operativi per imprese edili e professionisti tecnici
Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro completa il quadro attuativo della patente a crediti per l’edilizia, definendo in modo puntuale le modalità di recupero dei crediti decurtati a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un passaggio cruciale per imprese edili e lavoratori autonomi, considerato che il punteggio iniziale è pari a 20 crediti e che sotto la soglia di 15 crediti scatta la sospensione dell’attività di cantiere.
Il decreto, previsto dall’art. 7 del DM 132/2024, chiarisce che il recupero dei crediti non è automatico né meramente formale, ma richiede una valutazione tecnica strutturata, finalizzata a verificare l’effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza aziendale.
Le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti
Il provvedimento istituisce, su base regionale, Commissioni territoriali incaricate di esaminare le istanze di recupero.
Si tratta di organi collegiali composti da dirigenti e funzionari dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle ASL e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le Commissioni operano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Funzioni e finalità
Le Commissioni hanno il compito di valutare se l’impresa o il lavoratore autonomo abbia posto in essere azioni concrete per rimediare alle violazioni accertate. In particolare, viene verificato l’adempimento degli obblighi formativi, l’adozione di misure correttive efficaci e l’effettiva realizzazione di investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo minimo è consentire il rientro alla soglia dei 15 crediti, indispensabile per continuare a operare.
Soggetti ammessi alla richiesta
Possono presentare domanda di recupero dei crediti le imprese edili, i lavoratori autonomi e le imprese straniere con sede operativa o stabile organizzazione in Italia. La competenza della Commissione è determinata dalla sede legale dell’impresa o dal domicilio del richiedente.
Iter procedurale
La procedura prende avvio con un’istanza telematica motivata, corredata dalla documentazione ispettiva e sanzionatoria e da una relazione tecnica sulle misure adottate. L’impresa può allegare anche un piano di recupero dei crediti.
La Commissione esamina la richiesta, di norma entro 20 giorni lavorativi, e individua gli adempimenti necessari. La riassegnazione dei crediti avviene solo dopo la verifica dell’effettiva attuazione delle misure richieste, anche in forma progressiva.
Limiti e criteri di recupero
Il decreto stabilisce un tetto massimo di 15 crediti recuperabili, anche se la decurtazione subita è superiore. Il recupero può avvenire per step successivi ed è parametrato alla gravità delle violazioni, alla dimensione dell’impresa e alla qualità degli interventi realizzati. Gli strumenti principali restano la formazione mirata e gli investimenti strutturali in sicurezza.
Implicazioni operative per imprese e tecnici
Per imprese edili, consulenti e professionisti della sicurezza, il nuovo sistema rende essenziali la tracciabilità della formazione, la puntuale documentazione tecnica degli investimenti e una pianificazione tempestiva delle misure correttive dopo gli accertamenti ispettivi. Il recupero dei crediti si configura così come un percorso controllato di riallineamento agli standard di sicurezza, e non come una sanatoria automatica.




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