In materia di economia circolare e sostenibilità ambientale, vanno senza dubbio segnalate le nuove istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, aggiornate dal MITE con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022, che recepisce le direttive della Legge 233/2021 (conversione del DL 152/2021).
Il contesto normativo
Il decreto legislativo 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche − RAEE, all’art. 4, lett. qq) definisce “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (cd. “RAEE fotovoltaici”) i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato agli artt. 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli.
L’obiettivo è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti.
La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto.
Il GSE, accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto.
Per questo, i cambi di titolarità, anche se successivi al periodo di incentivazione, dovranno essere debitamente comunicati al GSE, secondo le modalità di cui al “Manuale operativo per i cambi di titolarità”.
Le novità del DL PNRR
Con il DL 152/2021 convertito in legge 233/2021, si è infine prevista l’estensione del processo di trattenimento delle quote a garanzia (o, in alternativa, di esercitare l’opzione prevista dall’art.1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 118/2020) anche per gli impianti incentivati ai sensi del IV e del V Conto Energia, precedentemente esclusi in quanto regolamentati, in materia di fine vita dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di incentivazione della fonte solare.
Campo di applicazione delle istruzioni operative
In virtù di quanto disposto dalla legge 233/2021, a gestione tecnico-amministrativa del processo di trattenimento delle quote finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia è stata resa uniforme e viene quindi applicata, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014, ai pannelli fotovoltaici di tutti gli impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti cd. “Conto Energia” e cioè:
- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
- III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
- V Conto Energia (DM 5 luglio 2012).
La gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita installati in impianti o sezioni di impianto non incentivati in Conto Energia non è oggetto del presente documento.
Le novità dell’ultima versione
Le principali novità prevedono:
- che il valore della quota trattenuta dal GSE sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento;
- nuove tempistiche e le modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento.
In merito a quest’ultimo punto si specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal GSE (10 €/modulo) e l’invio al GSE dell’Allegato 8.3.
Si segnala infine che, nel mese di settembre il GSE, insieme al Ministero della Transizione Ecologica – DG Economia Circolare, organizzerà gli incontri informativi pubblici on-line.