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Ok definitivo al dl Transizione 5.0

da | 16 Gen 2026 | Impiantistica elettrica e automazione

La Camera ha approvato in seconda lettura la legge di conversione

Chiarimenti, fondi e procedure attuative per il credito di imposta 5.0. I criteri per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e una revisione del golden power, ossia della possibilità del governo di intervenire su operazioni di mercato potenzialmente idonee a incidere sulla sicurezza e sulla prosperità nazionale. Sono queste le principali novità introdotte dal decreto Transizione 5.0, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva alla Camera il 14 gennaio.

Il testo si compone di quattro articoli, con l’articolo 2 bis inserito nel corso dell’esame in commissione al Senato.

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0. In particolare, viene fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gse le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al beneficio. È inoltre consentita l’integrazione, entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal Gse), delle comunicazioni trasmesse tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

Di rilievo anche il chiarimento sul divieto di cumulo degli incentivi. Il decreto specifica che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può richiedere contemporaneamente il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già presentato domanda per entrambi i benefici sono pertanto tenute a optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti entro il 27 novembre 2025.

Viene inoltre chiarito che la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è affidata al Gse. Sono infine definite le modalità di copertura finanziaria, quantificate in 250 milioni di euro per l’anno 2025.

L’articolo 2 introduce modifiche che hanno «principalmente una funzione di coordinamento e armonizzazione della disciplina sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili», come evidenziato nella relazione illustrativa. I rinvii precedentemente contenuti in altre fonti normative vengono ricondotti all’interno del dlgs n. 190/2024 (cd. Testo unico Fer), con un intervento che ridefinisce tre ambiti:

  1. la disciplina per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole;
  2. la disciplina generale relativa alle aree idonee su terraferma;
  3. le regole volte ad assicurare che le leggi regionali garantiscano il conseguimento degli obiettivi di potenza installata fissati dal Pniec.

Le disposizioni in materia di golden power, contenute nell’articolo 2 bis e introdotte mediante un emendamento approvato in Senato, mirano a rispondere alla procedura di infrazione Ue avviata a novembre nei confronti dell’Italia. Il nuovo assetto attribuisce agli organi europei la valutazione finale sull’esistenza dell’interesse nazionale, ampliando al contempo l’ambito di intervento del governo alla tutela della sicurezza economica e finanziaria.

L’articolo 3, infine, stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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