Dal Ministero della Salute nuovo schema di Regolamento per requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici
C’era un decreto che, in urbanistica, era atteso da almeno 6/7 anni. Ora è stato inviato dal Ministero della Salute, competente in materia di requisiti prestazioni degli edifici per quel che riguarda la salubrità, alla Conferenza Stato-Regioni.
Si tratta dello schema di regolamento previsto dal “Decreto SCIA Bis” (222/2016) che ha integrato il Testo Unico Edilizia per quanto concerne il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e che, dopo l’ok della Conferenza, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’ufficiale entrata in vigore.
Cosa contiene il decreto
Il provvedimento è molto impattante in urbanistica in quanto definisce i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell’art.20 comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.
Il decreto, una volta in vigore, varrà per i progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all’entrata in vigore dello stesso, e definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.
Da sottolineare che, l’ultima norma in materia è il decreto del Ministero della Sanità del 1975, che una volta pubblicato il nuovo schema di Regolamento, sarà abrogato.
La dichiarazione di conformità
Per i progettisti, conviene focalizzare l’attenzione sull’Allegato 1 al decreto, che riporta i criteri di qualità, ossia le indicazioni raccomandate e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione o rigenerazione urbana che richiedono un mutamento della destinazione d’uso.
Tradotto: saranno i progettisti a dover redarre, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire, una dichiarazione ‘dedicata’ che comprenda anche la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie definite nel provvedimento in parola.
Gli spazi di vita
Gli spazi di vita – si legge nell’articolo 7 – devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni sanitarie:
- prevedendo un dimensionamento dei locali, un volume d’aria e un ricambio d’aria idoneo a garantire un adeguato benessere psicofisico degli occupanti;
- riducendo le disuguaglianze sanitarie e garantendo spazi abitativi minimi idonei a soddisfare le esigenze di privacy e benessere degli occupanti di ogni unità abitativa;
- garantendo la completa arredabilità e accessibilità degli spazi come previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
- nelle unità immobiliari deve essere garantita la presenza di spazi ad uso letto, soggiorno e almeno un locale destinato a servizi igienici.
L’art.7 comma 3 richiede, per le nuove costruzioni, un’altezza minima interna utile dei locali principali di 2,70 metri e dei locali accessori di 2,40 metri.
Per quel che riguarda, poi, la superficie minima per le nuove costruzioni, il comma 5 stabilisce che “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18. Nei locali principali il lato minimo deve esser pari a 3 metri”.
Altre novità importanti – per le quali rimandiamo alla lettura integrale dello schema di DM – riguardano poi l’illuminazione naturale e la protezione acustica.
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