Aggiornati i criteri ambientali minimi per progettazione, direzione lavori e appalti edilizi: obblighi, ambito di applicazione e novità operative. Decreto in vigore dal prossimo 1° febbraio 2026
Con il decreto del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta la nuova versione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili ai servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di interventi edilizi.
Il provvedimento, che sarà in vigore dal 1° febbraio 2026, aggiorna la disciplina precedente (DM 256/2022 e correttivo 2024), adeguandola all’evoluzione tecnologica, alle normative europee e al nuovo quadro dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).
Ambito di applicazione
I nuovi CAM si applicano:
- ai servizi di progettazione e direzione lavori con bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore;
- ai servizi di manutenzione e agli appalti di lavori basati su progetti validati secondo le nuove regole;
- alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata prima dell’entrata in vigore ma non ancora validata.
Rientrano nel campo di applicazione interventi di costruzione, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento, secondo quanto dettagliato nell’allegato tecnico del decreto.
Collegamento con il Codice Appalti
L’art. 57 del Dlgs 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nei propri atti almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM vigenti.
I nuovi criteri rappresentano quindi uno strumento obbligatorio per garantire la sostenibilità ambientale nei contratti pubblici.
Definizioni e riferimenti tecnici
Il decreto richiama le principali definizioni normative rilevanti per i progettisti:
- “prodotto da costruzione” secondo il nuovo Regolamento UE 2024/3110, che sostituisce il precedente Regolamento 305/2011;
- definizioni edilizie del DPR 380/2001;
- norme di settore su calcestruzzo armato, costruzioni in zona sismica e NTC 2018.
Viene introdotta, inoltre, la definizione di solar reflectance index (SRI), utile per materiali e coperture ad elevata riflettanza, particolarmente rilevante nelle strategie di mitigazione dell’isola di calore.
Cosa cambia per i progettisti
L’adozione dei nuovi CAM richiede ai professionisti:
- integrazione dei requisiti ambientali già nelle fasi preliminari e definitive della progettazione;
- scelta di materiali e prodotti da costruzione conformi ai criteri ambientali;
- attenzione alle prestazioni energetiche, alla durabilità, alla riduzione dei rifiuti e al riuso dei materiali (in coerenza con il DM 127/2024 sulla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti);
- redazione di elaborati e relazioni specifiche sulla sostenibilità secondo i contenuti dell’allegato CAM.
Disposizioni transitorie
La precedente disciplina (DM 256/2022 e Correttivo 2024) continua ad applicarsi solo:
- agli appalti integrati basati su PFTE validati sotto il regime precedente, a condizione che i bandi siano pubblicati entro tre mesi dalla validazione;
- agli appalti di lavori fondati su progetto esecutivo validato in vigenza della precedente normativa, sempre entro tre mesi.
Oltre tali termini, trova applicazione esclusivamente il nuovo decreto.
Entrata in vigore e abrogazioni
Il DM 24 novembre 2025 abroga le precedenti versioni dei CAM edilizia e entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Da quel momento, tutti i nuovi appalti e le progettazioni interne dovranno conformarsi ai nuovi criteri.














