Per le scuole c’è tempo fino al 31 dicembre 2023, un anno in più per gli asili nido
Ancora una proroga per l’adeguamento antincendio di scuole e asili nido. Le prime avranno un altro anno di tempo (fino al 31 dicembre 2023), i secondi invece due (31 dicembre 2024). È quanto prevede il decreto Milleproroghe (dl 198/2022), che proprio sul filo di lana ha spostato in avanti la scadenza per gli edifici scolastici, che era fissata al 31 dicembre dello scorso anno. Il decreto va a modificare il dl 244/2016, un altro decreto Milleproroghe, che aveva spostato al 31 dicembre 2022 l’adeguamento degli edifici sempre in tema di normativa antincendio.
Le scuole, quindi, dovranno adeguarsi entro la fine di quest’anno, mentre gli asili nido potranno arrivare fino al 31 dicembre 2024. Ma, come anticipato, si tratta solo dell’ennesima proroga effettuata anno per anno dal 2016, quindi si può ipotizzare che queste non saranno le scadenze definitive. Il problema principale è, ovviamente, la mancanza di fondi: vengono stimate in circa 200 miliardi le risorse necessarie per adeguare gli istituti scolastici in materia di sicurezza e in oltre 9 scuole su 10 sono state riscontrate delle criticità.
Le norme classificano gli istituti in cinque tipologie differenti, ognuna con un certo numero di studenti (l’ultima parla di edifici con più di 1200 persone).
Caratteristiche degli edifici
Vengono indicate le caratteristiche che devono avere gli accessi all’edificio, ovvero una larghezza di 3,5 metri, un’altezza libera di 4 m, un raggio di volta di 13 m, una pendenza non superiore al 10% e una resistenza al carico di almeno 2 tonnellate. Per quanto riguarda i locali posti a un’altezza superiore ai 12 metri, è necessario che si possa accostare un’autoscala dei vigili del fuoco almeno a una finestra o a un balcone di ogni piano. Nel caso in cui questi requisiti non possano essere rispettati, gli edifici alti fino a 24 metri devono essere dotati di scale protette, mentre le strutture più alte di scale a prova di fumo.
Molte le indicazioni presenti, tra cui anche il sistema delle vie di uscita, che devono essere almeno 2 indirizzate verso un luogo sicuro oppure quello degli impianti elettrici, per cui l’intero plesso scolastico deve essere conforme alla disposizione della legge 186/1968