Il decreto di inizio 2026 rinnova la modulistica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale relativo ai dati 2025. Slitta il termine ordinario di presentazione (scadenza: 3 luglio) e vengono confermate modalità, soggetti obbligati e procedure telematiche
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il DPCM 30 gennaio 2026 che introduce il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per le comunicazioni riferite all’anno 2025. Il provvedimento aggiorna la modulistica e disciplina tempi e modalità di trasmissione per l’annualità 2026.
MUD 2026: il nuovo termine di presentazione
In base alla normativa generale, il MUD deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Tuttavia, quando intervengono modifiche al modello dichiarativo, il termine viene automaticamente differito a 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione. Poiché il DPCM è stato pubblicato il 5 marzo 2026, la scadenza per l’invio del MUD 2026 è fissata al 3 luglio 2026.
MUD 2026: documenti e allegati ufficiali
Gli allegati tecnici al decreto sono resi disponibili dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e comprendono: il testo del DPCM di approvazione, le istruzioni per la compilazione del MUD, la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli per la raccolta dei dati, le regole per la trasmissione telematica e un documento di sintesi delle principali novità introdotte per il 2026.
Unioncamere provvede progressivamente alla messa online dei software e dei portali necessari per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni, inclusi gli strumenti per il controllo formale dei file predisposti con applicativi diversi da quelli ufficiali.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina di base stabilisce che gli adempimenti dichiarativi in materia ambientale siano assolti mediante la presentazione del MUD alla Camera di commercio territorialmente competente in relazione all’unità locale interessata.
Per le imprese che svolgono esclusivamente attività di trasporto o intermediazione senza detenzione, la dichiarazione va invece inviata alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa. È richiesto un MUD distinto per ciascuna unità locale soggetta all’obbligo dichiarativo.
Chi è tenuto alla presentazione del MUD
Devono presentare il MUD, secondo le diverse sezioni previste, i soggetti che effettuano professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e intermediari senza detenzione, le imprese che svolgono attività di recupero o smaltimento, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, al ricorrere di specifiche condizioni dimensionali, anche i produttori di rifiuti non pericolosi.
Rientrano inoltre tra gli obbligati i consorzi e i sistemi di recupero riconosciuti, nonché i gestori del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti speciali conferiti.
Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
Il DPCM del 30 gennaio 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 apporta le seguenti modifiche alla comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione:
Nella Scheda RU (Raccolta Rifiuti Urbani) deve essere indicato separatamente il quantitativo di rifiuti costituito da bottiglie di plastica raccolto in modo selettivo dai Comuni tramite eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzione EPR o altri soggetti.
Modalità di compilazione e invio telematico
I modelli di raccolta dati hanno valore esclusivamente esemplificativo e non possono essere utilizzati per l’invio. La trasmissione avviene mediante file strutturati secondo le specifiche tecniche previste, firmati digitalmente.
Il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) sarà disponibile dal 16 marzo 2026.
Sul sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione.
È possibile includere in un unico invio più unità locali riferite alla stessa Camera di commercio.
Associazioni di categoria e professionisti possono trasmettere le dichiarazioni per conto dei clienti sulla base di delega scritta.
L’invio richiede la registrazione al portale dedicato, il possesso di firma digitale e il pagamento dei diritti di segreteria pari a 10 euro per ciascuna dichiarazione.
Dal 2025 l’accesso ai portali è consentito esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS.














