Risarcito per la morte causata da esposizione da amianto sul lavoro anche se libero professionista
La decisione è stata presa dalla Corte di appello di Firenze, nella sentenza del’11 gennaio di quest’anno, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio Bonanni (presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, Ona) contro la sentenza di primo grado del tribunale di Pistoia. Il tribunale aveva respinto la richiesta di indennità rivolta all’Inail dalla moglie del lavoratore (un autotrasportatore) deceduto nel 2012 a 62 anni per un mesotelioma da esposizione ad amianto.
Secondo quanto si legge sul sito dell’Ona, nel luglio del 2013 la vedova aveva presentato una richiesta all’Inail per ricevere un risarcimento per la morte del marito. La richiesta fu respinta con l’Istituto che sollevò alcuni dubbi e questioni, tra cui la possibilità che l’uomo avesse inalato le sostanze nei suoi locali di casa e non sul luogo di lavoro. In sostanza, secondo l’Inail, non c’era il nesso causale tra l’attività del camionista e la malattia che lo aveva portato alla morte.
Il presidente Ona, nel ricorso presentato alla sezione lavoro della Corte di appello di Firenze, ha invece “sottolineato e dimostrato che il sessantaduenne si è ammalato di mesotelioma ed è deceduto in seguito all’esposizione all’amianto presente nei componenti dei veicoli che ha guidato in qualità di autotrasportatore/artigiano per il periodo dal 1979 al 2009. Non solo, la vittima, del tutto ignara, ha anche usato guanti in amianto per ispezionare freni e motori e per proteggersi dal calore”, come si può leggere sul sito dell’Osservatorio.
Nella sentenza dell’11 gennaio 2022, la Corte di appello ha spiegato che il mesotelioma è una malattia tabellata nel settore industria, come neoplasia causata dall’asbesto. “Quando la malattia è inclusa nella tabella – si legge in una diversa sentenza della stessa Corte – al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Resta “la possibilità dell’Inail di provare una diagnosi differenziale”. Cosa che in questo caso, secondo i giudici di Firenze, è mancata”, fanno sapere ancora dall’Ona.
Per questo, quindi, la Corte di appello ha condannato l’Inail al pagamento in favore della vedova della rendita per i superstiti e del Fondo vittime amianto. L’importo degli arretrati ammonterà a circa 240.000 euro. A questi si aggiunge la rendita mensile di reversibilità di circa 1800 euro che percepirà per tutto il resto della sua vita. L’Inail liquiderà anche il c.d. assegno funerario. Su tutte le somme dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali. “Con questa sentenza”, le parole di Bonanni, “viene ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime dell’amianto: anche gli autotrasportatori devono essere risarciti in quanto troppo spesso a contatto con l’asbesto”.