Il comma 2-bis dell’articolo 9 del DL 200/2025, convertito in legge 26/2026, prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia. Coinvolti tutti i titoli abilitativi
Tra i differimenti del proverbiale Decreto Milleproroghe, che ha completato il suo iter normativo con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio, della legge di conversione n.26/2026, con entrata in vigore dal 1° marzo 2026, assume particolare rilevanza lo spostamento, di altri 12 mesi, dei termini per l’avvio e la conclusione dei lavori dell’edilizia privata e delle convenzioni di lottizzazione.
Il contesto normativo
In sede di conversione in legge, un emendamento ‘bipartisan’ è intervenuto sull’art. 10-septies del DL 21/2022, norma emergenziale che negli ultimi anni ha già più volte esteso i termini edilizi per sostenere il settore delle costruzioni. L’obiettivo è quello di concedere più tempo ai privati per avviare e completare gli interventi autorizzati, alla luce delle difficoltà operative e finanziarie ancora diffuse.
Allungamento dei termini di inizio e fine lavori
La principale novità consiste nell’estensione della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori da 36 a 48 mesi. In sostanza, i titoli abilitativi edilizi possono ora beneficiare di un anno aggiuntivo, passando complessivamente da tre a quattro anni di validità operativa.
Slittamento della data limite dei titoli
Parallelamente, viene posticipato il termine entro cui i titoli devono essere stati rilasciati o formatisi per accedere alla proroga. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente limite del 31 dicembre 2024. Rientrano quindi nell’estensione anche i permessi e le autorizzazioni più recenti.
Permessi di costruire e art. 15 del DPR 380/2001
La proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori previsti dall’art. 15 del Testo Unico Edilizia per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025.
Condizione essenziale è che, al momento della comunicazione dell’interessato, i termini non siano già scaduti e che il titolo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani e provvedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Convenzioni di lottizzazione e piani attuativi
L’estensione temporale si applica anche alle convenzioni di lottizzazione stipulate ai sensi dell’art. 28 della legge 1150/1942, nonché agli accordi comunque denominati dalla normativa regionale. Sono prorogati sia il termine di validità sia quelli di inizio e fine lavori, inclusi i piani attuativi e tutti gli atti ad essi collegati, purché non in contrasto con vincoli culturali o paesaggistici.
Titoli abilitativi interessati dalla proroga
L’allungamento dei termini riguarda:
- i permessi di costruire;
- le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- le autorizzazioni paesaggistiche;
- le autorizzazioni ambientali;
- i permessi di costruire e le SCIA già prorogati dall’amministrazione per fatti sopravvenuti non imputabili al titolare, ai sensi della normativa vigente.
La misura consolida così un quadro di maggiore flessibilità temporale per l’edilizia privata, offrendo più margine per completare gli interventi senza perdere l’efficacia dei titoli rilasciati.














