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L’impatto del dl Aiuti sull’energia, dai bonus ai crediti di imposta fino alle semplificazioni

da | 14 Lug 2022 | In evidenza

Comunità energetiche 2023

Aiuti per contenere gli effetti degli aumenti dei costi dell’energia e misure per aumentare l’indipendenza energetica italiana. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del decreto Aiuti per quanto riguarda l’energia. Un decreto che prevede uno stanziamento di 17 miliardi di euro e che ha fatto tanto discutere all’interno della maggioranza, con i 5 stelle che hanno dichiarato che non voteranno la fiducia.

Un provvedimento corposo, che prevede molti interventi. Viene stabilita, ad esempio, la rideterminazione da parte di Arera dei costi delle tariffe e delle forniture di energia a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (articolo 1). Lo stesso articolo amplia la platea dei beneficiari dei bonus sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 a 12.000 euro il valore soglia Isee. Sempre in tema di bonus, una delle misure più discusse è quella dei 200 euro che saranno destinati a tutti i redditi inferiori a 35 mila euro; proprio in questi giorni il decreto attuativo per i lavoratori autonomi è stato firmato dal ministro del lavoro Andrea Orlando e a breve ci saranno quindi anche le istruzioni per i professionisti.

Incrementati poi, con l’articolo 2, una serie di crediti di imposta concessi alle imprese del settore energetico, come quello per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Concesso poi alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore.

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L’articolo 5 tratta di gassificatori, andandoli a definire come “interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” e individuando le regole per la realizzazione di nuovi impianti e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative “disponendo la nomina, allo scopo, di un commissario straordinario del governo”. Previste poi norme di “ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso”. L’articolo 8, comma 1, “al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile”, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. L’articolo 9, comma 1, interviene infine sulle disposizioni previste dal cd. “decreto energia” relative all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l’accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica. Il comma 2 consente anche alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.

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