L’era della transazione 4.0
L’articolo 20 del DL 73/2021, modificato in sede di conversione in legge, consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Parte ufficialmente l’era della nuova transizione 4.0 e degli incentivi collegati: la conversione in legge del decreto Sostegni Bis, infatti, introduce un nuovo comma 1059-bis all’art.1 della legge 178/2020 (Finanzaria 2021).
La novità è che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, in luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime (ai sensi del vigente comma 1059).
Le novità in sintesi
L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:
- si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);
- gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
La novità definitiva
Le modifiche in esame, in sostanza, consentono l’utilizzo del credito di imposta in una quota unica, solo per i beni strumentali “non 4.0”, anche alle imprese con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni e fino al 31 dicembre 2021.
Viene altresì modificata l’autorizzazione di spesa prevista dalla sopracitata Legge di bilancio 2021 (comma 1065), rimodulandola fino al 2024 nelle seguenti misure:
- da 3.976,1 a 5.280,90 milioni di euro per l’anno 2021;
- da 3.629,05 a 3.012,95 milioni di euro per l’anno 2022;
- da 3.370,18 a 2.699,68 milioni di euro per l’anno 2023;
- da 2.082,07 a 2.063,97 milioni di euro per il 2024.