Si chiama Bonus Barriere Architettoniche 75% ed è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.1 comma 42 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha aggiunto al DL Rilancio (34/2020) il nuovo articolo 119-ter nel pacchetto – notevole – delle agevolazioni edilizie, tra proroghe e quant’altro.
Pillole di Bonus Barriere Architettoniche
Al volo, anticipiamo che rientrano nelle agevolazioni possibili ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, ma anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici.
Quindi:
- le spese sostenute nel 2022 (sostenute e documentabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti potranno essere detratte al 75%;
- l’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni.
Altrimenti c’è la possibilità di scegliere per la cessione del credito ad altri soggetti o per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.
Edifici esistenti
Il Bonus Barriere Architettoniche è quindi una detrazione (sia per soggetti IRPEF che IRES) dall’imposta lorda sui redditi in misura pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento.
Occhio però: gli immobili devono essere ESISTENTI. Non sono infatti agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Esempi classici
Rampe inclinate, ascensori, piattaforme elevatrici, ma anche quegli interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili, come l’adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi o i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.
Condizioni
Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (DM 236/1989).
Nel testo si trovano sia i criteri di progettazione da rispettare per i diversi lavori (come dimensioni e caratteristiche tecniche) che gli interventi che possono essere considerati di rimozione delle barriere architettoniche.
Limiti di spesa
Ci sono tre diversi tetti di spesa:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari (villette, case singole) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
- 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
Fruizione diretta, cessione del credito o sconto in fattura: il gioco delle tre scelte
Proprio come per Superbonus e altri svariati bonus edilizi, si può scegliere tra:
- fruizione diretta: cinque quote annuali di pari importo; spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda; se non c’è capienza d’imposta, la parte eccedente non è rimborsabile;
- sconto in fattura: contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito: cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.