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Lauree professionalizzanti direttamente abilitanti: attuato il primo step della Legge Manfredi

da | 24 Mag 2023 | In evidenza, Primo piano

Lauree professionalizzanti direttamente abilitanti. Con la pubblicazione dei decreti interministeriali (nn. 682, 683, 684, 685, 686, 687 dei dicasteri dell’università e della giustizia) i corsi delle classi di laurea professionalizzanti, rispettivamente per le classi LP01 per le professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, LP02 per le professioni tecniche, agrarie, alimentari e forestali e LP03 per le professioni tecniche industriali dell’informazione, diventeranno direttamente abilitanti.

Un cambiamento epocale per il mondo delle professioni che ne ridisegna la formazione accademica ma soprattutto le modalità di accesso agli albi.

Sei nel complesso i decreti, due per ognuna delle tre classi, uno per disciplinare le nuove procedure abilitanti future, e un altro per accordare il periodo transitorio. Quel che è certo è che i provvedimenti sanciscono un principio ormai irreversibile: “l’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante” in una delle tre classi, abilita all’esercizio di una determinata professione, che sia quella di perito industriale laureato, geometra laureato, perito agrario laureato o agrotecnico laureato.

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Gli obiettivi di quella che rappresenta l’attuazione di un tassello della complessiva legge Manfredi sono chiari e sono quelli contenuti nei principi del Piano di ripresa e resilienza: agevolare una più immediata collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. Rendere abilitanti le lauree professionalizzanti significa che la formazione maturata durante il corso di studi universitari, anche grazie all’anno di tirocinio, diventerà più corrispondente alle conoscenze e alle abilità che dovrà possedere il professionista.

Non è un caso che all’anno di tirocinio i decreti riservino ampio spazio. L’esame finale, infatti, comprenderà lo svolgimento di una prova pratica valutativa (che precede la discussione della prova finale) delle competenze professionali acquisite attraverso il tirocinio interno ai corsi di studio e volta ad accertare l’idoneità del candidato all’esercizio della professione. S

aranno invece almeno 48 i crediti formativi universitari (a ogni CFU riservato al tirocinio corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente) saranno rilasciati per tali attività, che dovranno essere svolte per non più di 40 ore a settimana. Naturalmente le attività di tirocinio sono finalizzate, si legge nel DM, “all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea”.

Ma non solo perché il decreto prevede anche che il laureato abilitato ad un settore di specializzazione possa acquisire l’abilitazione ad uno ulteriore iscrivendosi ad un corso al quale risultano correlate le specializzazioni, chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

L’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende lo svolgimento di una prova pratico valutativa che precede la discussione della prova finale. Sarà poi una commissione paritetica –composta da docenti universitari e da professionisti designati dall’ordine- a giudicare la prova, la cui idoneità non concorre a determinare il voto di laurea.

I decreti disciplinano anche le modalità per svolgere l’esame di Stato secondo delle modalità semplificare per coloro che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di laurea professionalizzante afferente a una classe di laurea secondo il previgente ordinamento didattico non abilitante.

In questo caso l’esame di Stato consiste in un colloquio, a scelta dello studente, sulle attività svolte nei tirocini pratico valutativi o sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei tirocini.

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