Tutti gli interventi che rientrano nel 110% (compresi quelli che su parti strutturali degli edifici e prospetti) possono essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus).
Si tratta di una – non la sola – delle novità importanti che la conversione del DL 77/2021 (legge 108/2021 del 29 luglio, in vigore dal 31 luglio 2021), cd. Semplificazioni Bis, ha apportato alla maxi-agevolazione edilizia del momento, quella per efficientemente energetico o per miglioramento sismico degli edifici che, lo ricordiamo, è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 dal recente Decreto Ricoveri Fund.
Il Superbonus semplificato e il modulo CILAS
Qui, però, ci interessano le novità ‘prodotte’ dagli art.33 e 33-bis (il primo già presente nella prima versione del DL 77, il secondo inserito durante l’esame parlamentare), in primis, appunto, l’avvento del modulo CILAS.
Tutti gli interventi che rientrano nel 110% (compresi quelli che su parti strutturali degli edifici e prospetti) possono essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus).
Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Nella CILAS devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto.
Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Attestazione di stato legittimo bypassata
Col Semplificazioni Bis, non sarà neppure più necessaria l’attestazione di stato legittimo.
In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
Edilizia libera
Altre novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi di edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione.
Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal Superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.
Violazioni formali
Ma non è assolutamente finita qui, perché l’art.33-bis dispone che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Residenza entro 30 mesi per l’acquisto di immobili
Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Sismabonus Acquisti
Il Sismabonus si applica, da oggi, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi – il previgente termine era di 18 mesi – dalla fine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Altre novità di rilievo in edilizia
Le ulteriori semplificazioni in materia edilizia, infine, prevedono che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
ALLEGATI
PERMALINK AL DL SEMPLIFICAZIONI BIS (77/2021, legge 108/2021) DEFINITIVAMENTE CONVERTITO IN LEGGE
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
LINK AI MODULI CILA-SUPERBONUS UFFICIALI
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Modulo_CILA_Superbonus.pdf