Credito d’imposta: la nuova circolare dell’Agenzia dell’Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare che affronta specifiche questioni interpretative sul rinnovato credito d’imposta, inclusi i requisiti soggettivi e oggettivi, l’ambito temporale, le modalità di determinazione, rideterminazione e utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni.
L’art.1 commi dal 1051 a 1063 della legge 178/2020 (Finanziaria 2020) ha introdotto nel nostro sistema una disciplina di agevolazione relativa al credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese residenti (incluse le stabili organizzazioni) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Tale disciplina è in continuità con il precedente intervento operato dall’art.1, commi da 184 a 197, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
La novità più importante recata dalla Finanziaria 2020 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha pubblicato una circolare esplicativa, la n.9/E del 23 luglio 2021, per fare chiarezza su tutti gli aspetti: presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al beneficio, modalità di determinazione, di rideterminazione e di utilizzo dell’incentivo, ipotesi di cumulo con altre agevolazione, adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Il documento è redatto sotto-forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021. Vediamo di riassumere le parti più interessanti.
Ambito temporale di applicazione
L’AdE chiarisce che il coordinamento delle due sopracitate discipline agevolative, sul piano temporale, vige questa distinzione:
- per gli investimenti per i quali alla data del 15/11/2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si è proceduto alla “prenotazione”, tali investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina (il Bilancio 2020);
- per gli investimenti per i quali al 15/11/2020 non risultino verificate tali condizioni, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Presupposti oggettivi e soggettivi
Questi i chiarimenti principali:
- sotto il profilo soggettivo, la disciplina agevolativa esclude dal credito d’imposta le imprese destinatarie delle sanzioni interdittive (art.9, comma 2, del d.lgs. 231/2001);
- a livello oggettivo, si può cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) relative agli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto. Per farlo, occorre prima calcolare il credito di imposta teoricamente spettante assumendo, quali costi rilevanti, l’importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati e poi sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, cioè l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta. Nella sommatoria si deve tenere conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa: ok al credito d’imposta
Un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui ai commi 1056 e 1058 della legge di bilancio 2021?
Sì, osserva il Fisco, visto che in linea generale i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055, sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058, mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Utilizzo oltre il terzo anno
Il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.
La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.