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Iper-ammortamento beni strumentali e interconnessione: chiarimenti sul collegamento

da | 28 Nov 2022 | Impiantistica elettrica e automazione

Industria 4.0

Agenzia delle Entrate: la deduzione quale iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti

In materia di Industria 4.0, è senz’altro da segnalare la risposta n.551 dello scorso 7 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce il collegamento esistente tra iper-ammortamento del bene strumentale e interconnessione.

 

Da quale mese calcolare l’iper-ammortamento?

Una società, nel 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, per alcuni macchinari compresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%.

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I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo ed interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020.

Si chiede quindi di chiarire se l’iper-ammortamento debba essere calcolato, sulla base della durata minima fiscale del contratto di leasing, a decorrere dal gennaio 2020, dal primo mese di maturazione del canone di leasing del periodo di imposta durante il quale si è verificata l’interconnessione o dal mese di settembre 2020, oppure dal primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata l’interconnessione.

 

Le tempistiche dell’investimento

Per arrivare ad una risposta, il Fisco parte dal principio: gli investimenti effettuati in questo caso risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui si applicano le disposizioni ex articolo 1, comma 9 legge 232/2016 (cfr. articolo 1, comma 30 legge n. 205/2017).

Le Entrate proseguono osservando che:

  • per determinare correttamente l’iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione super ammortamento per cui, nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell’individuazione della realizzazione dell’investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, cioè entra nella disponibilità del locatario;
  • dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Infatti, la maggiorazione super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall’art.102, comma 1 Tuir – a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

 

L’interconnessione

Il Fisco prosegue la sua disamina evidenziando che, diversamente dal super-ammortamento, per l’art.1 comma 11 della legge 232/2016 prevede un altro requisito da rispettare per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Gli investimenti, per beneficiare dell’iper-ammortamento, dovranno quindi rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in quanto la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come peraltro specificato dalla relazione illustrativa alla DDL Bilancio 2017, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Ma qui l’investimento è realizzato nel periodo d’imposta 2019, mentre l’entrata in funzione e l’interconnessione, invece, avvengono nel periodo d’imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.

 

La discriminante è l’entrata in funzione del bene

Si arriva quindi al dunque: l’elemento discriminante per fissare l’inizio della fruizione dell’agevolazione è prima di tutto l’entrata in funzione del bene: ciò vale anche per l’acquisto di macchinari in leasing.

La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.

Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell’incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.

In definitiva, l’iper-ammortamento può essere fruito con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall’art.102 comma 7 TUIR.

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