Il Milleproroghe per l’impiantistica e l’automazione
La legge 14/2023 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 198/2022, Milleproroghe, portandosi dietro una scia notevole di differimenti, tra i quali anche un paio di scadenze davvero rilevanti per l’impiantistica e l’automazione, alla voce “Industria 4.0”.
Beni strumentali nuovi: credito d’imposta fino al 30 novembre 2023
L’articolo 12, col comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato, è andato a modificare l’articolo 1 comma 1055 della legge 178/2020 (Manovra 2021), come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento alla legge di conversione.
Si tratta degli investimenti nei cosiddetti “altri beni strumentali”, materiali e immateriali, nel dettaglio diversi dai beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (rispettivamente individuati all’allegato A e all’allegato B della legge 232/2016),
Per questi beni, la Legge di Bilancio 2021 ha attribuito, per gli investimenti effettuati nel 2022 un credito di imposta pari al 6%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
In virtù delle norme ‘previgenti’, il credito d’imposta era riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, ma a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La conversione in legge del Milleproroghe, quindi, sposta quella scadenza al 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Beni strumentali nuovi: proroga dei termini di consegna
L’articolo 12 comma 1-ter, anche questo introdotto durante l’esame parlamentare della conversione in legge, estende dal 30 settembre al 30 novembre 2023 l’orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall’art.1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La condizione è che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro la medesima data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.