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In Gazzetta il Decreto Sostegni Ter. Ma i professionisti tecnici confermano il loro no alla stretta sulla cedibilità del credito

da | 29 Gen 2022 | In evidenza

Comunità energetiche 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2020). Il provvedimento contiene molte norme che andranno a impattare sul mondo edilizio e delle professioni tecniche, visto che va a incidere su alcuni Bonus, tra i quali il Transizione 4.0, tutte le agevolazioni edilizie che d’ora in poi – salvo correttivi in sede di conversione – saranno ‘cedibili’ una sola volta e anche la normativa sul caro prezzi dei materiali con le conseguenti compensazioni, senza dimenticare gli sgravi e gli aiuti alle imprese cosiddette energivore e a chi utilizza energie alternative.

Ma la stretta sui bonus fiscali, in particolare per quanto riguarda la forte limitazione alla cedibilità del credito., continua ad incassare il no della Rete delle professioni tecniche. Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 (“Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”) i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche) ma questi non potranno cederlo a loro volta. Stesso discorso per i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura.

Un passaggio che professionisti tecnici italiani trovano davvero paradossale e che finisce, si legge in una nota, “con l’affossare l’iniziativa del Governo che in questi ultimi mesi si è dimostrata di gran lunga la più efficace, a tal punto da determinare buona parte della crescita economica che il Paese ha registrato nel corso del 2021. Così come appare paradossale che questa nuova stretta, che di fatto bloccherà gli interventi, frenando il rilancio dell’economia e riducendo di molto la crescita del Pil, sia stata inserita proprio in questo Decreto”.

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Ma vediamo le misure principali, rimandando per le specifiche di alcuni articoli a precedenti approfondimenti già presenti su questo portale.

Bonus Transizione 4.0

L’articolo 10 del testo ‘gazzettato’ aggiunge un periodo al nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge 178/2020 (Finanziaria 2021), che regolamenta il passaggio dell’agevolazione in una serie quasi infinita di modifiche ‘a catena’ tra leggi di bilancio successive. Per tutti i dettagli, rimandiamo all’articolo dedicato.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica

Il Capo III del testo definitivo si occupa nel dettaglio di:

Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (art.14): l’ARERA annulla, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (art.15): si riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (art.16): trattasi di un «meccanismo di compensazione» sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, in modo da alleggerire in parte gli oneri di sistema sulle bollette. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcolerà quindi la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi medi dell’energia prodotta fino al 2020 dagli impianti solari, idroelettrici, geotermici ed eolici incentivati con vecchi sistemi ed i produttori dovranno versare al GSE la differenza su questi profitti extra, oppure la incasseranno qualora la differenza fosse negativa.

Cessione del credito e sconto in fattura bonus edilizi una tantum

L’articolo 28 è quello “della polemica”, in quanto rivoluziona il mondo dei bonus edilizi andando a stoppare drasticamente quella che era una caratteristica molto vantaggiosa della scelta opzioni “cessione del credito” o “sconto in fattura”, cioè la cessione “infinita”. Si stabilisce che la cessione del credito per Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate sarà limitata ad un solo passaggio. I crediti saranno quindi cedibili una sola volta (oggi non è previsto un limite, si può cedere ‘infinite’ volte). Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario. Per tutti i dettagli e le regole, rimandiamo all’articolo dedicato.

Adeguamento del Codice dei contratti per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali

Ultimo ma non per ultimo, l’articolo 29 che prevede un importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti. Il decreto legge introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione.

Nello specifico viene stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sentiti l’ISTAT e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, definisca gli standard da utilizzare per definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti pubblici. Inoltre, l’ISTAT procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche, le quali verranno recepite dal MIMS come riferimento comune per le diverse stazioni appaltanti; viene modificato in modo rilevante, assicurando una più equilibrata ripartizione del rischio tra le parti, il meccanismo di ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti da aumenti dei prezzi dei materiali che intervengono dopo l’aggiudicazione dell’appalto. In particolare, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali. Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali. Inoltre, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza del mercato, favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.

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