Il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica aggiorna soglie, procedure e requisiti per gli impianti geotermici a circuito chiuso
Arrivano nuove regole per gli impianti geotermici a bassa entalpia, i cui riferimenti sono stati aggiornati con un nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 2 aprile 2026, che modifica il DM 30 settembre 2022 e allinea la disciplina alle novità introdotte dal d.lgs. n. 190/2024.
L’obiettivo è semplificare l’installazione degli impianti di geoscambio termico per riscaldamento e raffrescamento di edifici civili e produttivi, garantendo regole uniformi sul territorio nazionale e riducendo gli oneri amministrativi per cittadini e operatori.
Coordinamento normativo e ambito del provvedimento
Il decreto interviene sulle cosiddette “piccole utilizzazioni locali” di calore geotermico realizzate mediante sonde a circuito chiuso, cioè impianti che scambiano esclusivamente energia termica con il sottosuolo senza prelievo o reiniezione di fluidi. Restano invece escluse le installazioni a circuito aperto, per le quali è previsto un successivo intervento regolatorio. L’adeguamento discende dall’obbligo di coordinamento con i nuovi regimi amministrativi per le fonti rinnovabili, ora ricondotti a tre sole categorie: edilizia libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.
Impianti esclusi dalla disciplina mineraria
Le installazioni disciplinate dal decreto non sono soggette alla normativa mineraria né al regime dei beni del demanio, in quanto non comportano sfruttamento della risorsa geotermica in senso estrattivo. La realizzazione è ammessa su edifici esistenti, a condizione che non determini cambi di destinazione d’uso, interventi strutturali o incrementi dei parametri urbanistici. Per le nuove costruzioni resta invece necessario un titolo edilizio ordinario.
Soglie di potenza e titoli abilitativi
Il nuovo assetto distingue chiaramente tra due regimi. Rientrano nell’attività edilizia libera gli impianti con potenza termica inferiore a 50 kW, dotati di sonde orizzontali fino a 2 metri o verticali fino a 80 metri di profondità.
Per gli impianti fino a 500 kW, con sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri, è richiesta la PAS, da presentare prima dell’avvio dei lavori tramite modello unico. In entrambi i casi è previsto l’utilizzo della piattaforma SUER, con modalità transitorie digitali nelle more della sua piena operatività.
Requisiti tecnici e criteri progettuali
Il decreto introduce prescrizioni puntuali in materia di distanze, progettazione e mteriali. Le sonde verticali devono rispettare una distanza minima di quattro metri dai confini non disponibili, mentre per quelle orizzontali la distanza coincide con la profondità di scavo, salvo consenso dei terzi.
Per impianti superiori a 50 kW è obbligatoria la caratterizzazione termica del sottosuolo mediante test o indagini geologiche, mentre per potenze inferiori sono ammessi dati bibliografici consolidati. I fluidi e i materiali impiegati devono garantire la tutela ambientale e la non alterazione delle matrici naturali.
Registrazione, controlli e monitoraggio
Le regioni sono chiamate a istituire o aggiornare un registro telematico georeferenziato degli impianti, interoperabile con il sistema nazionale. L’iscrizione avviene entro cinque giorni dall’entrata in esercizio per l’edilizia libera e secondo tempistiche definite per la PAS.
I dati raccolti alimentano il monitoraggio nazionale, funzionale alla diffusione controllata di una tecnologia strategica per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.




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