Il decreto MASE n. 223/2026 introduce la Parte III del Modello Unico per gli impianti FER realizzati in attività libera, definisce tempi e modalità di trasmissione delle comunicazioni, disciplina il regime transitorio per gli impianti già in funzione e aggiorna anche la modulistica già in uso per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto ministeriale n. 223 del 15 luglio 2026, con il quale viene approvato il Modello Unico – Parte III, destinato alla trasmissione al SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) delle informazioni relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che rientrano nel regime di attività libera previsto dal d.lgs. n. 190/2024.
Il provvedimento definisce il nuovo sistema di comunicazione telematica verso la piattaforma SUER, istituita dal DM n. 441/2025, individuando procedure, termini e soggetti tenuti all’invio dei dati.
Quali interventi possono essere comunicati
La nuova modulistica è stata progettata per gestire differenti tipologie di impianto. È infatti possibile comunicare sia un singolo intervento, indicando la specifica categoria prevista dall’Allegato A del decreto legislativo n. 190/2024, sia un impianto ibrido costituito da più tecnologie.
In quest’ultima ipotesi il modello deve essere compilato in tutte le sezioni corrispondenti ai diversi componenti dell’impianto. Ad esempio, un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo richiede la compilazione sia della parte dedicata ai moduli fotovoltaici sia di quella relativa alle batterie di accumulo.
Tempi per la presentazione della comunicazione
Il Modello Unico Parte III viene reso disponibile sulla piattaforma SUER entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto. Dal momento della pubblicazione rappresenta il canale esclusivo attraverso il quale trasmettere le informazioni relative agli interventi eseguiti in regime di attività libera.
Il soggetto responsabile dell’impianto, oppure l’installatore espressamente delegato, dovrà compilare e trasmettere il modello esclusivamente in modalità telematica entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
La disciplina transitoria per gli impianti già attivi
Il decreto introduce una specifica fase transitoria destinata agli impianti già entrati in esercizio prima della disponibilità del nuovo modello sulla piattaforma SUER.
Per tali impianti la comunicazione dovrà essere trasmessa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Modello Unico Parte III sulla piattaforma. Il termine, quindi, decorre dalla messa a disposizione della modulistica e non dalla data di attivazione del singolo impianto.
Chi può presentare il modello
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal soggetto proponente oppure da un installatore formalmente delegato.
La compilazione è consentita anche al legale rappresentante di imprese o enti, all’imprenditore agricolo e ai soggetti muniti di procura o delega. In quest’ultimo caso la documentazione attestante il potere di rappresentanza deve essere allegata alla comunicazione trasmessa al SUER.
Restano validi i Modelli Unici Parte I e II
Il decreto interviene anche sulla modulistica già esistente, aggiornando i riferimenti normativi dei Modelli Unici Parte I e Parte II alle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 190/2024.
Resta invariato il loro ambito applicativo: continueranno infatti a essere utilizzati per gli impianti fotovoltaici installati su edifici, su manufatti fuori terra e nelle relative pertinenze, purché con potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW.














