Nuova polizza decennale a tutela dell’acquirente di un immobile in costruzione
C’è un nuovo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
Lo prevede il decreto interministeriale MISE/MEF (che deve ancora entrare in vigore), che introduce una novità rilevante in materia di compravendite immobiliari visto che la polizza, in caso di vizi dell’immobile, consentirà a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.
Il provvedimento – per il quale si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si aggiunge al decreto del Ministero della Giustizia pubblicato in GU lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, che fa parte del ‘pacchetto’ delle garanzie ex d.lgs. 122/2005 sopracitato per chi acquista un immobile in costruzione.
Cos’è la polizza assicurativa decennale?
La polizza – Allegato A al decreto/modello standard, al momento mancante così come tutti gli altri allegati – dovrà essere sottoscritta sia dal costruttore che dall’acquirente, e fungerà da ‘assicurazione’ contro i vizi dell’opera: in tal caso, il compratore potrà far valere i propri diritti di indennizzo.
Le clausole previste nel modello standard costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.
Il decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Franchigie e massimali
Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’articolo. 1669 del codice civile e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
Resta salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita 1, nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
L’attestazione di conformità
Il decreto prevede che contraente e assicuratore compilino e sottoscrivano la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».
All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità».
L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta.
Immobili in costruzione – decreto interministeriale polizza decennale