Un decreto-legge introduce un nuovo articolo al Codice dell’ambiente
Cambiano le regole per alcune categorie di imballaggi, con l’obiettivo di recepire le indicazioni europee e compiere un ulteriore passo nella tutela ambientale. Sono gli ambiziosi obiettivi del decreto-legge 143/2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto. Il provvedimento è in vigore dal giorno successivo e ora è atteso nelle commissioni parlamentari per la conversione in legge.
La base normativa di partenza è il regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per recepirne le indicazioni, il governo italiano ha deciso di aggiungere un nuovo articolo al Codice dell’ambiente (dlgs 152/2006), il 226-quinquies. In sostanza, viene previsto l’obbligo, per specifiche categorie di imballaggi, di essere immessi per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se biodegradabili e compostabili e certificati come tali. L’obbligo riguarda gli imballaggi impiegati per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi, quelli utilizzati nel settore della ristorazione e del catering, quelli destinati alle monoporzioni alimentari e quelli impiegati nel settore dell’ospitalità. Una misura «volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi», come si legge nella nota diffusa a seguito del Consiglio dei ministri.
La certificazione deve essere effettuata da organismi accreditati sulla base della norma Uni En 13432 o di standard di compatibilità equivalenti riconosciuti a livello europeo. Sono quattro le tipologie di imballaggi citate dalla normativa:
- a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- b) imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
- d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, come descritto nella classificazione delle attività economiche Ateco 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
In merito al punto c), il dl prevede alcune eccezioni. Sono esclusi gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni, e quelli necessari a garantire la sicurezza e l’igiene nelle strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.
Previste multe salate per chi non rispetta gli obblighi. Si va, infatti, da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 25 mila euro. Inoltre, la sanzione amministrativa può essere aumentata fino al quadruplo se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Il tutto, però, è postdatato: il comma di riferimento si applicherà infatti a partire dal 1° gennaio 2030.














