La Pubblica amministrazione deve sì applicare la disposizione introdotta alla fine del 2017 che garantisce ai professionisti una tutela sull’entità dei compensi percepiti, ma il concetto deve «ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità», tenendo conto di volta in volta delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della natura delle attività da svolgere da parte del professionista. E’ la conclusione a cui è giunto il Tar Lazio con la sentenza n. 9404/2021 del 20 luglio pubblicata lo scorso 27 agosto con cui il tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’ordine degli avvocati di Roma contro un avviso pubblicato dall’Inps che, secondo i ricorrenti, non rispettava la norma dell’equo compenso (introdotta dalle legge del 2017).
Secondo il Consiglio dell’Ordine infatti il bando violava l’art. 13, comma 6, della legge professionale (e dunque il DM n. 55 del 2014) nella parte in cui, nel fissare i compensi, non rispettava i tariffari minimi previsti. Ed in ogni caso violava il principio dell’equo compenso (legge n. 247 del 2012 e legge Regione Lazio n. 6 del 2019).
Di diverso avviso il Tar secondo cui in tema di compensi in favore degli avvocati, “la regola è data dalla libera pattuizione mentre l’eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi tariffari (DM n. 55 del 2014)”. E nel caso specifico la “libera pattuizione” è sufficientemente garantita considerato che i professionisti sono liberi di stipulare o meno le singole convenzioni.
Mentre la disposizione (art. 13-bis, comma 2) secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe del DM 55 del 2014, “trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali che notoriamente godono di una certa forza contrattuale”. Per la pubblica amministrazione, argomenta la decisione, “trova sì applicazione il concetto di ‘equo compenso’ ma non entro i rigidi e ristretti parametri” del DM 55 del 2014. Nella PA dunque il concetto di “equo compenso deve ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e dall’altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto”.
Insomma per il Tribunale amministrativo la pubblica amministrazione non ha l’obbligo del rispetto dell’equo compenso a prescindere. Anzi, la sua applicazione deve essere subordinata ai vincoli di spesa e alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto”.