Il nuovo Codice Appalti: si parte dal 1° luglio, novità per appalto integrato e livelli di progettazione
Alla fine il nuovo Codice Appalti è stato approvato in via definitiva in tempo utile per quanto richiesto dal PNRR, cioè entro il 1° aprile, data in cui entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ma il testo di 229 articoli, con una mole notevole di allegati che, tra l’altro, rendono auto-esecutivo il testo (cioè senza bisogno di regolamenti) e inglobano le linee guida ANAC dedicate, inizierà veramente a produrre i suoi effetti solo dal 1° luglio 2023, con tre mesi pieni quindi nei quali saranno ancora le regole del ‘vecchio’ d.lgs. 50/2016 a ‘dominare’ gli appalti pubblici italiani.
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo, quindi, ha vidimato la Riforma degli Appalti che modifica in maniera evidente il precedente Codice, partendo da alcuni principi cardine, elencati nei primi 12 articoli del testo, cioè il risultato, la fiducia, l’accesso al mercato, la buona fede, l’auto-organizzazione amministrativa, la conservazione dell’equilibrio contrattuale, la tassatività delle cause di esclusione.
- Il ritorno dell’appalto integrato
Uno dei punti più importanti – e anche controversi – è il ritorno dell’appalto integrato, che va a impattare notevolmente sui progetti e toglie i divieti del vecchio Codice.
In pratica, il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, tolte le opere di manutenzione ordinaria.
- Da 3 a 2 livelli di progettazione
Non si parla più di progetto definitivo, vengono eliminati i livelli intermedi di progettazione: nel nuovo codice hanno spazio solo due livelli e successivi approfondimenti tecnici:
- il progetto di fattibilità economica;
- il progetto esecutivo.
- Equo compenso
Su questo fronte, possiamo parlare di equo compenso mascherato visto che se è vero che l’articolo 8 è rubricato “Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito”, è altrettanto vero che il comma 1 dispone che “nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia negoziale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge“.
Le prestazioni d’opera intellettuale, in ogni caso, non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario.
- Il nuovo Responsabile unico del progetto
Prima c’era il Responsabile unico del procedimento, ‘dopo’ ci sarà il responsabile unico di progetto: sempre RUP è, ma gli sarà affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti addetti all’unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
- Incentivi per l’utilizzo del BIM
Il Codice spinge su digitalizzazione e utilizzo del BIM, ‘acronimo di Building Information Modeling, che indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell’edificio.
Per questo dal 1° gennaio 2025 bisognerà predisporre i progetti superiore a 1 milione di euro tramite BIM e sono previsti incentivi per le funzioni tecniche maggiorati del 15% per le pubbliche amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.
- Appalti sotto soglia semplificati e subappalto a cascata
Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia (fino a 5,3 milioni di euro), come evidenziato peraltro nel comunicato stampa ufficiale del MIT, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.
Per gli appalti fino a 500 mila euro, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Nel senso della massima ‘snellezza’ va anche il nuovo subappalto a cascata, pensato per garantire la conclusione dei lavori.
Per quel che riguarda la “firma”, il Codice non prevede una colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.
- Illeciti professionali e cause di esclusione dagli appalti
Nella riformulazione del codice – fa sapere il MIT – si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.
In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.
- Tutela del made in Italy
Il Codice prevede, inoltre, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.
Si tratta, quindi, di una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.
Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità.
Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.
- Digitalizzazione
Assolutamente di rilievo è la parte sulla digitalizzazione degli appalti, che partirà dal 1° gennaio 2024.
Ci sarà una banca dati degli appalti unica, che conterrà le informazioni relative alle imprese, una specie di carta di identità digitale sempre consultabile, senza bisogno di dover presentare, ogni qual volta si vuole partecipare ad una gara, i documenti relativi.
Le stazioni appaltanti, ma anche le imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.