In materia di bonus edilizi è un momento tambureggiante con il DL Antifrodi (157/2021) che tiene banco per i nuovi e più serrati controlli fiscali previsti da questo provvedimento, che ha introdotto novità su visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese.
La circolare n. 16/E/2021 firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce quindi indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.
Visto di conformità nel Superbonus 110%: cosa cambia?
Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento. Tale criterio temporale vale per:
- le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa,
- le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
C’è però un’eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’AdE (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.
Le spese sostenute per l’apposizione del visto, infine, sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
E gli altri bonus edilizi? Attenzione alle modifiche!
Per Eco, Sismabonus, Bonus Facciate e per tutti gli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus indicati dall’art.121 del DL Rilancio, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L’attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Ultimo ma non per ultimo: come già chiarito nelle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione al Fisco.
I controlli
Entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.
Con provvedimento prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, peraltro, sono stati forniti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.122-bis, commi 1 e 2, del DL 34/2020 (Rilancio), introdotto dall’art.2 del DL 157/2021 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Riepilogando:
- se la comunicazione contiene elementi/profili di rischio, viene ‘sospesa’ al massimo per 30 giorni. La comunicazione della sospensione (dall’Agenzia al contribuente) deve essere trasmessa entro 5 giorni;
- se, dopo le verifiche, il Fisco conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera annullata;
- se, dopo le verifiche, il Fisco NON conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera effettuata.
Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.