Per il lavoro basterà il green pass base (con tampone), così come per prendere un treno ad alta velocità, mentre per centri commerciali, trasporti e ristorante all’aperto neanche quello. Obbligo di mascherine nei luoghi chiusi fino al 30 aprile, stadi al 100% di capienza (con green pass rafforzato per gli impianti al chiuso) e stesse regole sulla quarantena per vaccinati e non. Rimane l’obbligo di vaccinazione almeno fino al prossimo 15 giugno, quindi con la conseguente multa di 100 euro, ma non sarà requisito per accedere al lavoro. Addio, infine, al sistema delle regioni a colori. Sono queste le principali novità su restrizioni e pandemia in vigore dal prossimo 1° aprile, quando sarà ufficialmente cessato lo stato di emergenza. Anzi, alcune di esse sono già realtà, come le norme sul lavoro; dal 25 marzo, infatti, si potrà accedere in uffici e aziende anche solo con il green pass base.
Il decreto-legge approvato lo scorso 17 marzo dal Consiglio dei ministri che decreta la fine dello stato di emergenza si articola su tre pilastri; fine del sistema delle zone colorate, graduale superamento del green pass ed eliminazione delle quarantene precauzionali. Sul secondo aspetto, come detto, dal 25 marzo sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Resta, fino al 31 dicembre, l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa e fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Niente green pass, neanche quello base, per negozi e centri commerciali, ristoranti all’aperto, uffici pubblici, banche e poste (in tutti i luoghi chiusi, fino al 30 aprile, continua ad esserci l’obbligo di Ffp2). Per gli eventi sportivi all’aperto, come accennato, basterà il green pass base, mentre per quelli al chiuso servirà il rafforzato.
Come sempre, uno degli aspetti più districati è quello legato alla scuola. Per quanto riguarda le scuole per l’infanzia, in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Per quanto riguarda le altre scuole, dalla primaria alla secondaria, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Infine, saranno equiparate le regole sulla quarantena. Chiunque avrà un contatto con un positivo vedrà applicato il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni mascherine Ffp2 e tampone solo in caso di sintomi. Per i positivi, invece, rimangono le stesse regole, ovvero isolamento per 7 o 10 giorni a seconda che sia o meno vaccinato.